Ordinanza n. 2220/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento del diritto del ricorrente, in qualità di erede legittimo del militare individuato – previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Ministero resistente – ad ottenere il risarcimento e la liquidazione “iure hereditatis” degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per l'esposizione professionale ad amianto e successiva conseguente insorgenza della malattia professionale asbesto correlata di “mesotelioma pleurico”, con successivo decesso in data 01.06.1995 – già riconosciuta dipendente da causa di servizio anche per le particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà rispetto all'ordinarietà con decreto in data 15.09.2011 – contratta a causa, in conseguenza ed in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, alle sue condotte colpevoli, attive ed omissive, nonché alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti ed illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 20, L. 183/10; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e qui azionati, ivi compresi quelli da ritardo e/o relativi al silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa, più volte reiterata, e rimasta sempre inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamenti e condotte omissive del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro del militare, cui il ricorrente riconduce l'esposizione professionale ad amianto, la malattia e il decesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, iure hereditatis, un'azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal congiunto, militare della Marina in servizio dal 1956 al 1994, imbarcato per oltre ventidue anni su diverse unità navali ed esposto, secondo la prospettazione ricorsuale, a polveri e fibre di amianto in assenza di adeguate misure di prevenzione e protezione. La malattia professionale e la dipendenza da causa di servizio risultavano dedotte come riconosciute dall'amministrazione, insieme allo status di vittima del dovere. La domanda comprendeva danno biologico, danno biologico terminale, danno morale catastrofale, danno morale ed esistenziale, nonché danni patrimoniali, danno da ritardo e danno connesso al silenzio-inadempimento sulle richieste risarcitorie amministrative. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di incompetenza territoriale. Poiché il rapporto di pubblico impiego era cessato prima della proposizione del giudizio, non trovava applicazione il foro del pubblico impiego, ma il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Il giudizio riguardava il complessivo comportamento del Ministero quale datore di lavoro e gli effetti territoriali delle condotte, individuati nella Regione Puglia, luogo di residenza dell'erede al momento della proposizione della domanda.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR Puglia. Ha ritenuto che, cessato il rapporto di pubblico impiego al momento della proposizione della domanda, si applichi il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a., anziché il foro speciale del pubblico impiego previsto dal comma 2. Ha inoltre affermato che il criterio dell'efficacia territoriale opera anche nelle controversie aventi ad oggetto comportamenti della pubblica amministrazione e non soltanto provvedimenti impugnati. Nel caso concreto, le condotte del Ministero contestate dal ricorrente esaurivano i propri effetti nella Regione Puglia, ove risiedeva l'erede, sicché sussisteva un chiaro collegamento territoriale con tale Regione. La competenza territoriale è stata considerata inderogabile. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Fondamento dell'azione risarcitoria proposta dall'erede iure hereditatis.
art. 13, comma 1, c.p.a.
controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni
Criterio ordinario di competenza territoriale, fondato sulla sede dell'autorità o, quando l'efficacia diretta si esplica esclusivamente in una diversa circoscrizione, sull'estensione territoriale degli effetti della controversia.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro del pubblico impiego opera per le controversie riguardanti pubblici dipendenti solo quando il rapporto di impiego è in corso al momento della proposizione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Base normativa dell'avviso alle parti circa il possibile rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale.
art. 125 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità sottesa al criterio dell'efficacia territoriale.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. si applica soltanto se il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Il criterio dell'efficacia territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. può operare anche nelle controversie risarcitorie aventi a oggetto comportamenti della pubblica amministrazione, e non solo nei giudizi di annullamento di provvedimenti.
- Quando una controversia risarcitoria riguarda il complessivo comportamento dell'amministrazione e gli effetti diretti delle condotte si esauriscono esclusivamente nel territorio di una circoscrizione diversa da quella della sede dell'autorità, la competenza territoriale spetta al TAR della circoscrizione in cui tali effetti si producono.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di criteri predeterminati, non rimessi alla scelta delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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