Sentenza n. 2288/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di esproprio 3/2026 adottato dal Comune di Naso ai fini della realizzazione di un parcheggio a raso funzionale per la Contrada Cresta e di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di esproprio n. 3/2026 relativo ai terreni destinati alla realizzazione di un parcheggio a raso, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di esproprio adottato dal Comune di Naso per la realizzazione di un parcheggio a raso nella Contrada Cresta, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Hanno dedotto: violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria per la mancata comunicazione del procedimento regionale svoltosi dinanzi all'ARTA; illegittimità originaria della deliberazione comunale che aveva avviato il procedimento, perché fondata su una disposizione regionale abrogata; carenza della pubblica utilità dell'opera, difetto di motivazione e violazione del principio del minimo sacrificio; manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria e omesso accertamento dei presupposti, con particolare riferimento alla localizzazione dell'opera sui terreni dei ricorrenti e alla mancata considerazione di aree alternative. In sede cautelare era stata inoltre dedotta la mancata iscrizione dell'opera nel Programma triennale dei lavori pubblici. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità delle censure rivolte contro il procedimento regionale per omessa notificazione del ricorso all'ARTA, la tardività dell'impugnazione degli atti presupposti e l'infondatezza delle doglianze nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure rivolte al procedimento regionale e al D.D.G. n. 214/2025 dell'ARTA, poiché tali doglianze investivano direttamente un provvedimento emanato dall'Assessorato regionale, amministrazione che costituiva parte necessaria del giudizio, ma alla quale il ricorso non era stato notificato. Ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione delle deliberazioni consiliari n. 43/2023, n. 3/2024 e n. 31/2025, nella parte relativa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. Tali atti, appartenendo a fasi autonome del procedimento espropriativo e avendo autonoma lesività, avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente; i ricorrenti ne avevano comunque avuto piena conoscenza, almeno dal 19 febbraio 2024 e, quanto alla deliberazione n. 31/2025, dalla notificazione del 28 ottobre 2025. Il ricorso contro il decreto di esproprio è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui deduceva vizi derivati dagli atti presupposti ormai consolidati: il decreto può essere contestato per vizi propri, ma non per rimettere in discussione la pubblica utilità, la localizzazione o le scelte progettuali non tempestivamente impugnate. Il TAR ha inoltre osservato che, anche nel merito, le censure sarebbero state infondate: i ricorrenti avevano partecipato al procedimento; la scelta dell'opera e della sua localizzazione rientrava nella discrezionalità amministrativa e non risultava manifestamente illogica o irragionevole; l'amministrazione aveva motivato l'intervento con l'espansione della frazione, la presenza di strutture collettive, le esigenze di viabilità e sicurezza e l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici; l'istruttoria risultava adeguata anche in ragione dei pareri acquisiti e dell'approvazione regionale della variante. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non risultando una condotta amministrativa illecita, né gli elementi dell'illecito aquiliano, della responsabilità da contatto qualificato, della violazione delle garanzie procedimentali, del ritardo o della perdita di chance. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 4.569,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001
Disciplinano le comunicazioni e gli adempimenti partecipativi nell'ambito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 19 d.P.R. 327/2001
Costituisce la base normativa del procedimento di approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico e dell'autorizzazione regionale della variante.
art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001
Rileva ai fini della comunicazione ai proprietari dell'intervenuta efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 20 d.P.R. 327/2001
Disciplina la comunicazione della descrizione sommaria dei beni e dell'indennità provvisoria offerta.
art. 29 c.p.a.
Prevede il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi; la sua inosservanza ha determinato l'irricevibilità dell'impugnazione degli atti presupposti.
art. 40 c.p.a.
È stato richiamato dal Comune per eccepire la genericità del ricorso, senza che il giudice fondasse su tale disposizione la decisione principale.
art. 6 l.r. Sicilia n. 12/2011
La disposizione regionale era stata richiamata nella deliberazione comunale iniziale, ma risultava abrogata dalla l.r. n. 12/2023; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile nella parte riferita al procedimento regionale per mancata evocazione dell'ARTA.
art. 26, comma 15, l.r. Sicilia n. 19/2020
Disciplina la pubblicazione del progetto nell'ambito del procedimento regionale di variante urbanistica.
art. 30 c.p.a.
Rileva per la domanda risarcitoria; il giudice ha escluso la sussistenza di un provvedimento illegittimo e degli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento espropriativo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell'indennità e il decreto di esproprio costituiscono fasi autonome, ciascuna conclusa da atti autonomamente lesivi e tempestivamente impugnabili.
- La dichiarazione di pubblica utilità è autonomamente e immediatamente lesiva; la sua mancata impugnazione nel termine decadenziale consolida gli effetti dell'atto e preclude la deduzione dei relativi vizi mediante l'impugnazione del successivo decreto di esproprio.
- Il decreto di esproprio, quale atto consequenziale, può essere contestato per vizi propri del suo contenuto tipico, ma non può essere utilizzato per rimettere in discussione scelte progettuali, localizzazione dell'opera, pubblica utilità o vizi istruttori riferibili ad atti presupposti ormai consolidati.
- Quando le censure investono direttamente la legittimità di un provvedimento adottato da una determinata amministrazione, l'amministrazione emanante è parte necessaria del giudizio; la mancata notificazione del ricorso determina l'inammissibilità delle censure rivolte contro quel provvedimento.
- La scelta di realizzare e localizzare un'opera pubblica appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; la mera prospettazione di soluzioni alternative o di una diversa opportunità dell'intervento non è sufficiente.
- La legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, in assenza di ulteriori illeciti autonomi, esclude la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per mancanza di condotta contra ius, elemento soggettivo e nesso causale.
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