Corte di giustizia, Sentenza C-511/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023. — Commissione europea contro Ana Calhau Correia de Paiva. — Impugnazione – Regime linguistico – Concorso generale EPSO/AD/293/14 – Bando di concorso – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità del bando di concorso – Ricevibilità. — Causa C-511/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di non iscrivere una candidata nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/293/14. La Corte conferma che l’eccezione di illegittimità contro il bando, nella parte relativa al regime linguistico, era ricevibile perché sussisteva uno stretto collegamento con la decisione individuale impugnata. Pur rilevando un errore di diritto su alcuni passaggi della motivazione del Tribunale, la Corte ritiene che esso non incida sul dispositivo, che resta quindi confermato.
Impugnazione respinta: è legittima la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità contro un bando di concorso EPSO che limita la seconda lingua alle lingue tedesca, inglese e francese, perché tale limitazione presenta uno stretto collegamento con la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità proposta contro il bando di concorso EPSO/AD/293/14, nella parte in cui limitava la scelta della seconda lingua alle lingue tedesca, inglese e francese, e nel ritenere sussistente uno stretto collegamento tra tale limitazione e la decisione di non iscrizione della candidata nell’elenco di riserva; in via accessoria, se alcuni passaggi della motivazione del Tribunale fossero viziati da errore di diritto o snaturamento delle prove.
Principio di diritto
In una controversia relativa a un concorso generale dell’Unione, un candidato che impugni la decisione individuale di non iscrizione nell’elenco di riserva può eccepire, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità delle disposizioni del bando di concorso che costituiscono il fondamento sostanziale della decisione o con essa presentano un nesso giuridico diretto. La limitazione della seconda lingua del concorso può essere contestata se incide effettivamente sulle prove e sulla motivazione della non ammissione, anche quando il bando non menzioni espressamente aspetti organizzativi come il tipo di tastiera; pertanto, la Corte conferma la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità e respinge l’impugnazione della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Bando di concorso generale EPSO/AD/293/14
Impugnazione relativa al regime linguistico di un concorso EPSO
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/293/14, con cui era stata respinta la domanda di riesame della sig.ra Ana Calhau Correia de Paiva dopo la sua esclusione dall’elenco di riserva. La controversia ruota attorno alla ricevibilità e alla fondatezza di un’eccezione di illegittimità diretta contro il bando di concorso, nella parte in cui limitava la seconda lingua alle lingue tedesca, inglese e francese.
Fatti e procedimento amministrativo
L’EPSO aveva pubblicato il bando il 23 ottobre 2014 per costituire elenchi di riserva destinati all’assunzione di amministratori AD 7 presso la Commissione, in vari settori economici e giuridici. Il bando prevedeva test informatici iniziali e, per il centro di valutazione, uno studio di un caso, un esercizio di gruppo e un’intervista strutturata; le prove del centro di valutazione dovevano svolgersi nella seconda lingua scelta dal candidato.
La candidata, cittadina portoghese, indicò il portoghese come lingua principale e il francese come seconda lingua. Superati i test di accesso, fu convocata alle prove del centro di valutazione; per lo studio di un caso le fu proposta una tastiera AZERTY FR, con possibilità di alternativa, e ella scelse una tastiera QWERTY UK. In seguito, non fu iscritta nell’elenco di riserva perché il suo punteggio totale era inferiore alla soglia dei migliori candidati.
Ricorso dinanzi al Tribunale e motivi
Dinanzi al Tribunale, la candidata chiese l’annullamento della decisione di non iscrizione e, se necessario, la declaratoria di illegittimità del bando e del regime linguistico. I motivi principali riguardavano: la disparità di trattamento derivante dalla tastiera imposta; l’illegittimità della limitazione della seconda lingua; il difetto di motivazione; e la violazione del diritto a una buona amministrazione.
Il Tribunale accolse l’eccezione di illegittimità, ritenendo che sussistesse uno stretto collegamento tra la decisione individuale e le disposizioni del bando relative al regime linguistico, e annullò la decisione della commissione giudicatrice.
Oggetto dell’impugnazione e argomenti della Commissione
La Commissione dedusse un motivo unico articolato in tre parti, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato i fatti e snaturato gli elementi di prova nel ritenere esistente lo stretto collegamento richiesto per la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità. Secondo la Commissione, il punteggio della candidata in comunicazione non era determinante; il confronto tra portoghese e francese era irrilevante, poiché la candidata contestava solo la restrizione della seconda lingua; e la questione della tastiera era estranea al regime linguistico del concorso.
La controparte chiese, in via principale, la declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione, sostenendo che la Commissione mirava in realtà a rimettere in discussione i fatti accertati dal Tribunale.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto, il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti, salvo snaturamento delle prove, mentre la Corte controlla la qualificazione giuridica dei fatti e le conseguenze di diritto. Nel caso concreto, il motivo della Commissione non mirava a contestare gli accertamenti di fatto, bensì la qualificazione giuridica e la conclusione sul nesso tra decisione individuale e bando.
Ragionamento della Corte sullo stretto collegamento
La Corte richiama l’articolo 277 TFUE e la giurisprudenza secondo cui, in caso di ricorso contro una decisione individuale, può essere eccepita l’illegittimità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento della decisione o hanno un nesso giuridico diretto con essa. In materia di concorsi, la procedura di selezione è un’operazione amministrativa complessa e il candidato può contestare, in sede di impugnazione di un atto successivo, gli atti precedenti strettamente collegati.
Applicando tali principi, la Corte osserva che la decisione di non iscrizione era fondata sulle prove del centro di valutazione, nelle quali era valutata anche la competenza generale in materia di comunicazione, sia oralmente sia per iscritto. Il Tribunale poteva dunque ritenere che il regime linguistico del bando avesse inciso sulla motivazione della decisione impugnata, perché la limitazione della seconda lingua aveva condizionato le prove e persino la scelta della tastiera, strumento essenziale per la prova scritta.
La Corte riconosce tuttavia che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confrontare il livello della candidata in francese con quello in portoghese: poiché l’eccezione riguardava la limitazione della seconda lingua alle sole lingue tedesca, inglese e francese, tale raffronto era irrilevante. Ciò nonostante, l’errore non incide sul dispositivo, poiché gli altri elementi valorizzati dal Tribunale erano sufficienti a fondare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. In applicazione delle regole sulle spese del procedimento di impugnazione, la Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva.
Principio desumibile
In un concorso dell’Unione, l’eccezione di illegittimità contro il bando è ricevibile quando la disposizione contestata, anche se generale, ha inciso concretamente sulla motivazione e sullo svolgimento della prova che ha condotto alla decisione individuale di esclusione o non iscrizione in lista di riserva. La Corte ribadisce inoltre che un errore di diritto nella motivazione del Tribunale non comporta annullamento se il dispositivo resta fondato su altre ragioni giuridicamente corrette.
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