Cassazione Civile, Sentenza n. 8584/2020 del 07/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità doganale)
La controversia
La società aveva importato nel 2008 e nel 2009 merci di provenienza extracomunitaria senza versare l’IVA all’importazione, avvalendosi della qualifica di esportatrice abituale e di un plafond IVA che l’amministrazione riteneva inesistente. L’Agenzia delle Dogane notificò il 24 ottobre 2012 un avviso di rettifica dell’accertamento per recuperare l’imposta; il 18 maggio 2011 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica una notizia di reato. La Commissione tributaria provinciale di Salerno respinse il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione. In Cassazione la contribuente articolò quattro motivi: con il primo contestò l’esclusione della qualifica di esportatrice abituale per il solo mancato svolgimento di esportazioni nell’anno precedente, sostenendo che la verifica andasse compiuta su un triennio e che l’agevolazione potesse essere invocata ex post anche senza dichiarazione d’intenti; con una prima censura del secondo motivo sostenne che non avesse simulato tale qualifica e che il plafond le spettasse; con l’ulteriore censura del secondo e con il terzo motivo negò che i fatti integrassero il contrabbando aggravato ai sensi del TULD, affermando che l’art. 303 TULD riguarderebbe dichiarazioni fraudolente su qualità, quantità o valore delle merci e che il mancato versamento dell’IVA all’importazione fosse soltanto un illecito amministrativo, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla singola bolletta doganale; con il quarto motivo dedusse che non era provata l’effettiva promozione dell’azione penale e che, in mancanza di un delitto, il termine triennale di prescrizione era comunque decorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova: nei gradi di merito non era stata contestata la simulazione della qualifica di esportatrice abituale e l’impiego di un plafond inesistente; è rimasta assorbita la censura del secondo motivo che riproponeva tale contestazione. Le ulteriori censure del secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la ricorrente non aveva riprodotto né adeguatamente localizzato l’avviso e la comunicazione di notizia di reato necessari a verificare la tesi, e le doglianze investivano inoltre una questione di fatto decisa conformemente in entrambi i gradi di merito, non riesaminabile nei limiti indicati dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui reiterava la tesi dell’illecito meramente amministrativo, per le medesime ragioni di specificità e di doppia conforme; è infondato nella parte relativa alla decorrenza del termine, poiché il recupero a posteriori dei tributi doganali può avvenire oltre il termine triennale quando la mancata determinazione del dazio dipenda da un atto perseguibile penalmente, purché la notizia di reato sia trasmessa entro il termine originario. Sono irrilevanti sia l’esito del procedimento penale, di condanna o assoluzione, sia l’eventuale archiviazione. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
La ricorrente, in ossequio al principio della specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, avrebbe dovuto riprodurre nei motivi il contenuto dei documenti (l’avviso di pagamento notificatole; la comunicazione di reato inviata dall’Agenzia alla Procura) sui quali le censure si fondano, ovvero allegarli al ricorso o, quantomeno, indicare l’esatta sede processuale in cui erano stati prodotti, al fine di consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero l’avviso si fondasse su fatti integranti unicamente un illecito amministrativo.
La censura di legittimità che dipende dal contenuto di specifici documenti deve riprodurli, allegarli o indicare con precisione dove siano stati prodotti, così da consentire alla Corte di verificarne direttamente la rilevanza.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Le censure, in ogni caso, ancorchè rubricate sotto il profilo del vizio di violazione di legge, attengono in realtà ad una questione di mero fatto (la natura dell’illecito in questione) che è stata conformemente decisa da entrambi i giudici del merito e rispetto alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile anche al processo tributario: Cass. S.U. n. 8053/014), non è più proponibile il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.
In presenza di una doppia conforme sul fatto, non è proponibile in Cassazione la censura di omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la regola opera anche nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure, in ogni caso, ancorchè rubricate sotto il profilo del vizio di violazione di legge, attengono in realtà ad una questione di mero fatto (la natura dell’illecito in questione) che è stata conformemente decisa da entrambi i giudici del merito e rispetto alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile anche al processo tributario: Cass. S.U. n. 8053/014), non è più proponibile il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.
Il motivo di omesso esame non può essere utilizzato per rimettere in discussione una questione di fatto decisa nello stesso modo dai giudici di merito.
art. 84 TULD
l’azione di recupero a posteriori dei tributi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla contabilizzazione dell’importo quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa nel corso dell’originario termine di prescrizione, e non dopo la sua scadenza, essendo, per contro, irrilevante l’esito – di condanna o assolutorio – del giudizio penale e persino l’archiviazione della notizia di reato
Ai fini del recupero doganale oltre il termine ordinario triennale, è sufficiente che la mancata determinazione del tributo dipenda da un atto perseguibile penalmente e che la notizia di reato sia trasmessa entro il termine originario; non occorre che il procedimento penale conduca a condanna né che non venga archiviato.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 78
l’azione di recupero a posteriori dei tributi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla contabilizzazione dell’importo quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa nel corso dell’originario termine di prescrizione, e non dopo la sua scadenza, essendo, per contro, irrilevante l’esito – di condanna o assolutorio – del giudizio penale e persino l’archiviazione della notizia di reato
La Corte applica la regola del recupero a posteriori dei tributi doganali oltre il termine triennale in caso di atto perseguibile penalmente, purché la notizia di reato sia trasmessa entro il termine originario; l’esito penale non incide sulla proroga.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5
l’azione di recupero a posteriori dei tributi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla contabilizzazione dell’importo quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa nel corso dell’originario termine di prescrizione, e non dopo la sua scadenza, essendo, per contro, irrilevante l’esito – di condanna o assolutorio – del giudizio penale e persino l’archiviazione della notizia di reato
Il termine triennale per l’accertamento doganale può essere superato se l’omessa determinazione del tributo è riconducibile a un atto penalmente perseguibile e la notizia di reato è trasmessa entro il termine iniziale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma a seguito del rigetto del ricorso, va dato atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La parte che deduce in Cassazione una censura fondata su documenti deve riprodurne il contenuto, allegarli oppure indicare puntualmente la sede processuale in cui sono reperibili; in difetto, la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza.
- Una questione di fatto decisa nello stesso senso dai giudici di primo e di secondo grado non può essere nuovamente sottoposta alla Cassazione attraverso una censura di omesso esame del fatto decisivo nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; tale preclusione opera anche nel processo tributario.
- Il recupero a posteriori dei tributi doganali può essere effettuato oltre il termine ordinario di tre anni se la mancata determinazione del tributo dipende da un atto perseguibile penalmente e la notizia di reato è trasmessa nel corso del termine originario. La proroga non dipende dall’esito del procedimento penale e opera anche in caso di assoluzione o archiviazione.
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