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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33681/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso relativo all'IMU per l'anno 2012, spedito dal Comune il 27 dicembre 2017 e pervenuto al destinatario il 5 gennaio 2018. Il contribuente aveva eccepito nei gradi di merito l'intervenuta prescrizione del credito tributario comunale; la CTR, invece, aveva ritenuto decisiva la tempestiva spedizione dell'avviso ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2948, 2964, 1334 e 1335 c.c., sostenendo che la sentenza d'appello aveva confuso il tema della prescrizione con quello della decadenza dal potere impositivo, mentre nel caso di specie andava verificato se il diritto dell'ente si fosse prescritto e se l'atto interruttivo fosse giunto a conoscenza del debitore entro il termine quinquennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha distinto il regime della decadenza dal potere impositivo, per la quale rileva la tempestiva consegna/spedizione dell'atto da parte dell'ente, dal regime della prescrizione quinquennale del credito IMU, per la quale invece l'effetto interruttivo si produce solo quando l'atto perviene a conoscenza del debitore. Poiché la CTR aveva deciso la lite applicando il criterio della decadenza a una questione di prescrizione, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla prescrizione per sostenere che il diritto del Comune era soggetto a estinzione per inerzia del titolare.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per il regime interruttivo della prescrizione; l'effetto interruttivo richiede la conoscenza dell'atto da parte del debitore entro il termine.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato quale norma che consente di ricondurre il credito tributario a prescrizione quinquennale, secondo la giurisprudenza citata dalla Corte.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato per distinguere la disciplina della decadenza da quella della prescrizione.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla recettizietà dell'atto e sulla sua efficacia dal momento in cui giunge al destinatario.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato per la presunzione di conoscenza degli atti recettizi al momento della loro arrivo all'indirizzo del destinatario.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Norma che prevede il termine di decadenza per l'attività impositiva comunale; ai fini della decadenza rileva la tempestiva esecuzione degli adempimenti necessari alla notifica, non la successiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato come base normativa del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti tributari.

Massime di principio

  • Nel diritto tributario, il termine di decadenza dal potere impositivo si considera rispettato quando l'ente abbia compiuto tempestivamente gli adempimenti necessari per la notificazione dell'atto, senza che sia necessario che il contribuente ne abbia già avuto conoscenza entro il termine.
  • La disciplina della decadenza non può essere automaticamente trasposta alla prescrizione: per l'interruzione della prescrizione è necessario che l'atto interruttivo pervenga alla conoscenza del debitore entro il termine prescrizionale.
  • In presenza di una censura che, pur formulata con riferimento alla prescrizione, investa la corretta applicazione del regime di tempestività dell'azione impositiva, il ricorso non è inammissibile se il thema decidendum di merito era effettivamente la prescrizione.
  • Quando la questione di diritto è già integralmente decisa in fatto e non occorrono ulteriori accertamenti istruttori, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaNesso di causalità

Testo integrale

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