Sentenza del 08/06/2015 n. 2467 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
LITISPENDENZA - Impugnazione di una sola sentenza - Improcedibilità dell'appello - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato improcedibile. Il principio applicato è che il ne bis in idem opera quando la prima azione sia stata definita con sentenza passata in giudicato; in mancanza di giudicato, la duplicazione delle controversie deve essere risolta mediante le regole sulla litispendenza. Pertanto, non è possibile proseguire autonomamente un'ulteriore impugnazione relativa alla medesima controversia già pendente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava una sola sentenza, ma risultava pendente un'altra azione avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti. La questione è stata valutata alla luce del divieto di ne bis in idem e, non essendo intervenuto il giudicato sulla prima azione, delle regole sulla litispendenza previste dall'art. 39 c.p.c., applicabili anche al processo tributario in virtù dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 39 c.p.c.
Regole sulla litispendenza
Quando tra le stesse parti sono pendenti più cause aventi il medesimo oggetto, la duplicazione processuale deve essere eliminata secondo le regole sulla litispendenza, individuando il processo destinato a proseguire.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Le disposizioni del codice di procedura civile, comprese quelle sulla litispendenza, si applicano anche al processo tributario quando compatibili.
Principio del ne bis in idem
Non è consentito promuovere una nuova azione sul medesimo oggetto e tra le stesse parti quando la prima sia già stata definita con sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Se esistono due procedimenti identici tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, occorre distinguere tra giudicato e litispendenza: il giudicato impedisce una nuova azione, mentre la pendenza di un altro processo impone l'applicazione delle regole sulla litispendenza.
- La proposizione di una seconda impugnazione o di un secondo giudizio non consente di mantenere autonomamente entrambi i procedimenti quando riguardano la stessa controversia.
- Nel processo tributario le regole del codice di procedura civile sulla litispendenza trovano applicazione, salvo incompatibilità con la disciplina speciale tributaria.
- In una situazione analoga, è essenziale verificare tempestivamente identità delle parti, oggetto e causa petendi, nonché lo stato del primo procedimento, per evitare l'improcedibilità dell'impugnazione successiva.
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