Sentenza n. 13839/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 2265/2024 depositata e resa pubblica il 24/02/2024, r.g. 34839/2023 (doc. 1), munita di attestazione di conformità e notificata insieme al decreto di correzione dell’errore materiale all’amministrazione in data 21/07/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23/01/2026 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione presso la sede reale, anche ai fini esecutivi. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannava il Ministero all'attivazione della Carta elettronica e al pagamento della provvista indicata nella sentenza e nella successiva correzione dell'errore materiale, oltre alle spese del giudizio presupposto. Il Ministero aveva corrisposto soltanto 2.000 euro, a fronte dell'importo complessivo di 2.500 euro risultante dalla rettifica. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza parziale al giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito senza formulare difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, rilevando la valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso. Nel merito, non essendo contestata l'integrale mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di corrispondere la somma residua di 500 euro entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere all'esecuzione nei successivi 60 giorni e senza compenso aggiuntivo, in quanto attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto dal giudicato presupposto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è proponibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e siano decorsi 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della notificazione del ricorso.
- In presenza di un giudicato non integralmente eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di corrispondere le somme residue entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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