Cassazione Civile, Ordinanza n. 08982/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo di servitù di passaggio proposta dal proprietario di un fondo nei confronti di altro familiare, a cui si contrapponeva la domanda riconvenzionale di riconoscimento della servitù di passaggio a favore del fondo di quest'ultima. Il tribunale ha ritenuto esistente la servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e, in via ulteriore, ha ritenuto sussistente anche una servitù coattiva per interclusione ex art. 1054 c.c.; la corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1062 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i terreni non erano in proprietà, ma in regime di uso civico/livellario, con conseguente inammissibilità della costituzione della servitù e nullità degli atti dispositivi; 2) violazione dell'art. 1062 c.c. in relazione all'art. 9 l. n. 1766/1927, insistendo sul fatto che la servitù sarebbe stata costituita su terreno demaniale in favore di soggetto non legittimato; 3) omesso esame di fatto decisivo relativo a una clausola dell'atto di divisione che, secondo il ricorrente, avrebbe solo ricognito servitù su altro fondo e avrebbe imposto il carico della servitù su diverso bene, con conseguente preclusione della prova testimoniale; 4) violazione dell'art. 1054 c.c. per asserita insussistenza dei presupposti della servitù coattiva; 5) violazione dell'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte ammessa al patrocinio; 6) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e omessa applicazione dell'art. 11 dello stesso decreto in tema di ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché fondati su questioni nuove rispetto al giudizio di merito o non scrutinabili in presenza di doppia conforme; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la servitù era stata riconosciuta per destinazione del padre di famiglia e che, per tale titolo, la mancata interclusione del fondo dominante non è ostativa; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, rilevando che il primo denunciava un errore emendabile con gli strumenti propri e il secondo non poteva essere dedotto come motivo di ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, ma liquidate in favore dell'Erario perché la controricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce quando cessano l'unicità della proprietà dei fondi e permane lo stato di fatto da cui risulta l'esistenza del peso; non è necessario che il fondo dominante sia intercluso.
art. 1054 c.c.
La Corte ha precisato che il relativo motivo era infondato perché la servitù riconosciuta non era quella coattiva per interclusione, ma quella per destinazione del padre di famiglia.
art. 9 l. n. 1766 del 1927
Richiamato dal ricorrente per sostenere il vincolo di uso civico; la Corte ha ritenuto la questione nuova e quindi inammissibile.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente a questione nuova.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per novità.
art. 345 c.p.c.
La Corte d'appello aveva escluso la rilevanza di un documento formato nel corso del primo grado, richiamando il divieto di nova in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come norma di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha ribadito che, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile salvo dimostrazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
In caso di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., imponendo al ricorrente di indicare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 93 c.p.c.
La censura sulla distrazione delle spese è stata ritenuta inammissibile perché attinente a errore revocatorio o correggibile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salvo la verifica amministrativa delle condizioni soggettive.
art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non idoneo a fondare un motivo di ricorso sulla debenza del contributo unificato.
art. 1421 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità; la questione è stata comunque dichiarata nuova e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, cioè non dedotte e trattate nei gradi di merito: il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata proposta, altrimenti la censura è inammissibile.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce al momento in cui i fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario; occorre verificare lo stato dei luoghi in quel momento e non sono rilevanti i successivi mutamenti.
- Per la servitù per destinazione del padre di famiglia non è necessario che il fondo dominante sia intercluso: la mancata interclusione non è ostativa al riconoscimento del diritto.
- La censura relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra, di regola, un motivo di ricorso per cassazione, quando si risolva in un errore emendabile o revocatorio.
- La condanna all'ulteriore contributo unificato consegue oggettivamente al rigetto o all'inammissibilità del ricorso; la verifica delle condizioni soggettive per il recupero spetta all'amministrazione competente.
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