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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7255/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'esecuzione della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; si deduceva motivazione apparente e carenza di adeguata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale dopo una lunga detenzione (dal 21/03/2017 al 01/04/2024), lamentando che il giudice abbia fatto ricorso esclusivamente alla presunzione di pericolosità derivante dalla precedente partecipazione ad associazione mafiosa senza valutare adeguatamente gli elementi di rieducazione (trattamento carcerario, attività lavorativa post-scarcerazione) e invocando la recente giurisprudenza costituzionale (sent. n.162/2024) sul valore rieducativo della detenzione

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha svolto un'apprezzamento concreto dell'attualità della pericolosità sociale: ha considerato la gravità e la continuità del ruolo di Paciolla nell'ambito dell'associazione camorristica (referente territoriale, partecipazione a più compagini), l'assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare la recisione dei rapporti con l'ambiente criminale, e gli elementi prodotti (rapporti di equipe carceraria, modalità dell'offerta di risarcimento, scarso rilievo dell'attività lavorativa post-scarcerazione) come non idonei a escludere la pericolosità attuale. La Corte ha altresì richiamato i principi costituzionali e di legittimità che impongono la rivalutazione dopo la detenzione, ma ha ritenuto compiuta tale rivalutazione nel caso concreto

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione della motivazione del ricorso per cassazione; qui usato per delimitare la sintesi delle doglianze

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce i termini di ammissibilità del ricorso avverso il decreto della corte di appello; la Corte rileva che la censura verte su valutazione del presupposto legale (attualità della pericolosità) e quindi è esaminabile

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 4

    Indica le categorie di soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione; la giurisprudenza richiede l'accertamento dell'attualità anche per indiziati di associazione mafiosa

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 14, comma 2-ter

    «se esso si è protratto per almeno due anni»

    La Corte costituzionale (sent. n.162/2024) ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte che presume l'inefficacia rieducativa della detenzione protratta per almeno due anni; ciò impone la rivalutazione caso per caso della persistenza della pericolosità dopo la detenzione

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 e d.lgs. n. 159/2011, art. 15

    La Corte costituzionale (sent. n.291/2013) ha rilevato l'obbligo di valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità quando l'esecuzione della misura sia stata sospesa per detenzione, specie se emergono dati che incidono sul precedente giudizio

  • Costituzione, art. 27, comma 3

    Principio della funzione rieducativa della pena richiamato per sostenere che la detenzione può avere efficacia rieducativa e va valutata nella verifica dell'attualità della pericolosità

  • Cassazione, Sez. Un., sent. n.111/2017 (Gattuso)

    Principio secondo cui anche per indiziati di associazioni mafiose è necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale mediante valutazione del singolo caso

Massime di principio

  • Il giudice chiamato ad applicare o a dare esecuzione a misure di prevenzione deve sempre accertare concretamente l'attualità della pericolosità sociale, anche quando esista una precedente accertata partecipazione a organizzazioni criminali
  • La detenzione non è un elemento neutro: se l'esecuzione della misura è stata sospesa per carcerazione, il giudice deve rivalutare la situazione al termine della pena, prendendo in considerazione elementi che possano indicare la cessazione o la persistenza della pericolosità
  • La presunzione derivante da una condanna o da accertamenti di associazione mafiosa non è automaticamente assoluta: il giudice deve motivare specificamente perché ritiene che gli elementi di rieducazione (trattamento penitenziario, partecipazione a programmi, attività lavorativa post-scarcerazione, interruzione dei legami criminosi) non siano sufficienti a superare la pericolosità
  • Per la difesa è importante produrre prove concrete e durature di rieducazione e di recisione dei rapporti con l'ambiente criminale (es. relazioni strutturate delle équipe trattamentali, documentazione su percorso rieducativo, dati continui di lavoro lecito post-scarcerazione, attestazioni di distacco dal gruppo), non limitandosi a dichiarazioni o a elementi episodici
  • Per l'accertamento della cessazione della pericolosità rilevano la qualità, la continuità e il significato degli elementi prodotti: progressi carcerari 'iniziali' o attività lavorative brevi o con comportamenti contraddittori possono risultare insufficienti a escludere l'attualità della pericolosità

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