Ordinanza n. 481/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto assessoriale di approvazione del Calendario Venatorio 2026-2027 della Regione Siciliana, con relativi allegati
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni ambientaliste)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il calendario venatorio regionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, inclusi i verbali del Comitato Regionale Faunistico Venatorio. In particolare, sono state contestate le aperture anticipate della stagione venatoria e, più in generale, la legittimità del calendario per eccesso di potere e difetto di istruttoria. Le censure sono state fondate anche sul parere contrario dell’ISPRA, secondo cui mancavano argomentazioni idonee a giustificare lo scostamento dell’amministrazione dalle valutazioni tecniche relative alle aperture anticipate e al rischio di maggiore difficoltà nel controllo del bracconaggio. È stata inoltre evidenziata l’assenza di un adeguato e aggiornato piano faunistico-venatorio: il piano vigente era stato approvato tredici anni prima, nonostante l’obbligo legale di revisione quinquennale, e non consentiva quindi di valutare l’attuale consistenza delle popolazioni oggetto di prelievo. Le ricorrenti hanno chiesto anche l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti delle ulteriori associazioni venatorie riconosciute.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, considerando fondate, in primo luogo, le censure relative alle aperture anticipate. L’allegato al decreto non forniva una motivazione idonea a superare il parere contrario dell’ISPRA, fondato anche sull’assenza di un adeguato piano faunistico-venatorio aggiornato. Il Collegio ha inoltre giudicato non convincenti le ragioni con cui l’amministrazione si era discostata dalle valutazioni dell’ISPRA sul rischio di un più difficile controllo del bracconaggio. La risalenza del piano vigente ha indotto il giudice a dubitare, per difetto di istruttoria, della legittimità dell’intero calendario. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, in ragione del pregiudizio potenzialmente arrecato alle specie cacciabili dall’imminente apertura della stagione, soprattutto per le aperture anticipate. La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con l’effetto previsto dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992: fino alla pubblicazione della sentenza di merito, l’attività venatoria è consentita nei termini dei commi 1 e 1-bis dello stesso articolo e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri stabiliti nell’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato. Il TAR ha inoltre autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito dell’Assessorato del ricorso e dell’ordinanza, assegnando venti giorni dalla comunicazione per provvedere e dieci giorni dalla pubblicazione per depositare la relativa prova. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, l. 157/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il calendario venatorio deve fondarsi su un adeguato piano faunistico-venatorio, aggiornato in modo tale da consentire la valutazione dell’attuale status delle popolazioni oggetto di prelievo; un piano risalente a tredici anni prima, a fronte dell’obbligo di revisione quinquennale, non è stato ritenuto idoneo.
art. 18, commi 1 e 1-bis, l. 157/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
A seguito dell’accoglimento cautelare, l’attività venatoria è consentita nei termini previsti da tali disposizioni.
art. 18, comma 4, terzo e quarto periodo, l. 157/1992
Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato
L’accoglimento della cautelare produce ex lege, fino alla pubblicazione della sentenza di merito, la disciplina venatoria prevista dai commi 1 e 1-bis e la reviviscenza dei limiti di prelievo e degli orari dell’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.
art. 1, comma 551, lettera d), l. 30 dicembre 2024, n. 207
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato l’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, determinando gli effetti legali conseguenti all’accoglimento della domanda cautelare.
art. 119, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992 in relazione alla proposizione della domanda cautelare.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
artt. 34 e 35 l. 157/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rilevano ai fini dell’individuazione delle associazioni venatorie riconosciute nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio.
artt. 34, comma 3, e 34, comma 4, l.r. 33/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati per individuare le ulteriori associazioni venatorie riconosciute, anche mediante provvedimento amministrativo, nei cui confronti integrare il contraddittorio.
Massime di principio
- La deroga alle valutazioni dell’ISPRA nella definizione del calendario venatorio richiede una motivazione specifica, concreta e convincente, idonea a confrontarsi puntualmente con le ragioni tecniche del parere contrario, soprattutto quando siano in gioco aperture anticipate e rischi di maggiore difficoltà nel controllo del bracconaggio.
- L’adozione di un calendario venatorio richiede un’istruttoria fondata su un piano faunistico-venatorio adeguato e aggiornato; la mancata revisione del piano nel termine previsto dalla legge può compromettere la possibilità di valutare l’attuale consistenza delle popolazioni faunistiche e determinare un vizio di difetto di istruttoria dell’intero calendario.
- Quando l’accoglimento della domanda cautelare è previsto dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, fino alla pubblicazione della sentenza di merito l’attività venatoria è consentita nei termini dei commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri dell’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.
- Nel giudizio contro il calendario venatorio, il pregiudizio potenziale arrecato alle specie cacciabili dall’imminente apertura della stagione venatoria, in particolare dalle aperture anticipate, può integrare il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
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