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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45502/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva respinto la richiesta di rescissione della sentenza penale (Tribunale di Udine 27/09/2017, confermata in appello) per i reati di furto e deterioramento di cose sottoposte a sequestro. Il ricorrente deduceva che le notifiche non erano giunte al nuovo indirizzo di residenza (sostiene di aver trasferito residenza dal 2017) e che la mancata comunicazione del cambio di domicilio fosse dovuta a mera dimenticanza; contestava quindi che la Corte territoriale avesse adeguatamente verificato l'assenza di elementi che dimostrassero l'intenzionale sottrazione alla conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'insieme delle circostanze (informativa ricevuta dall'indagato sull'obbligo di comunicare variazioni di domicilio e sulle conseguenze della mancata comunicazione; nomina e recapiti del difensore di ufficio; il trasferimento del ricorrente attraverso tre domicili diversi; il mancato contatto col difensore di ufficio) indicano una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, ostativa alla rescissione ex art. 629-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23/6/2017 n.103).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di rescissione della sentenza quando l'imputato non abbia partecipato al processo per ignoranza incolpevole della celebrazione; la Corte interpreta la norma nel senso che la rescissione è preclusa se l'ignoranza è imputabile all'imputato, ad esempio per volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di irreperibilità dell'imputato, la notifica può essere eseguita con consegna al difensore; la Corte ha ritenuto rilevante il fatto che l'indagato era stato informato di tale conseguenza e che le notifiche sono poi pervenute al difensore di ufficio.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in correlazione con art. 629-bis: disciplina le tutele per l'imputato non presente fisicamente in udienza; la giurisprudenza collegata indica che la tutela opera solo in caso di ignoranza non imputabile all'imputato.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata incidentalmente per attestare la contestazione amministrativa che comprovava il cambio di residenza; utilizzata dal ricorrente come elemento probatorio a supporto del trasferimento.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio in appello; nel caso il difensore di ufficio ha effettivamente partecipato al giudizio e proposto appello, elemento rilevante per la Corte nel valutare la conoscenza e l'esito delle notifiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; applicata dalla Corte a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • L. 23/6/2017 n.103 (modifica art. 616 cod. proc. pen.)

    Norma di modifica richiamata per la determinazione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per colpa.

Massime di principio

  • L'elezione del domicilio e l'informativa ricevuta sulle conseguenze del mancato aggiornamento (obbligo di comunicare il cambio di domicilio e possibilità di notifica al difensore) impongono un onere probatorio al ricorrente: in assenza di giustificazioni plausibili la mancata ricezione delle notifiche può essere interpretata come volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
  • La rescissione ex art. 629-bis è ammessa solo per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; se l'ignoranza è attribuibile a condotte o omissioni dell'imputato (p. es. multipli trasferimenti di domicilio non comunicati e mancato contatto col difensore), la richiesta va respinta.
  • In situazioni analoghe è utile provare concretamente la causa dell'irreperibilità (documenti ufficiali sul cambio di residenza comunicati tempestivamente, ricevute di comunicazioni al difensore, motivi ostativi o impedimenti) per superare la presunzione di sottrazione volontaria.
  • Le notifiche eseguite al difensore di ufficio, una volta correttamente indicate e rese note all'indagato, producono effetti rilevanti: l'assenza di rapporti con quel difensore rafforza l'argomento di una volontaria elusione delle notifiche.
  • Il giudice valuta il quadro complessivo e non un singolo elemento isolato: ripetuti cambi di domicilio, mancata comunicazione e mancati contatti formano un insieme sintomatico di volontà di sottrarsi, sufficiente a escludere la rescissione.

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