Ordinanza n. 77/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della scheda valutativa, n. d’ordine 6 del documento caratteristico, emessa dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna, Stazione di San Lazzaro di Savena, in data 9.12.2025 e notificato in data 7.01.2026; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione testé richiamato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa n. d’ordine 6 del documento caratteristico, relativa al rendimento di una militare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la scheda valutativa emessa dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna, Stazione di San Lazzaro di Savena, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano dettagliati i singoli motivi di ricorso; in sede cautelare la ricorrente ha prospettato l’illegittimità delle valutazioni e un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della scheda.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le valutazioni contenute nella scheda siano espressione dell’ampia discrezionalità spettante all’Amministrazione nella materia e non presentino evidenti profili di irragionevolezza o illogicità, che costituirebbero le sole condizioni per un sindacato giudiziale sul merito della valutazione. Il giudice ha inoltre ritenuto il giudizio complessivo finale sufficientemente motivato, seppure in forma sintetica, poiché dà conto della flessione nel rendimento rilevata dal compilatore. Quanto al periculum in mora, il danno prospettato è stato considerato eventuale e astratto, quindi non grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
> eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha verificato i presupposti cautelari e ha respinto l’istanza per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sono sindacabili dal giudice amministrativo, in sede cautelare, soltanto in presenza di evidenti profili di irragionevolezza o illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione.
- Una scheda valutativa può ritenersi sufficientemente motivata anche mediante una motivazione sintetica, purché il giudizio complessivo dia conto degli elementi essenziali posti a fondamento della valutazione, quale una rilevata flessione nel rendimento.
- Il pericolo cautelare deve essere concreto, attuale e riferito a un danno grave e irreparabile; il pregiudizio meramente eventuale e astratto non integra il periculum in mora richiesto per la sospensione dell’atto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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