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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30407/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (richiamata la sanzione ex art. 616 cod. proc. pen.). È stato inoltre disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, vengano omessi generalità e dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati già giudicati con quattro sentenze irrevocabili, facendo valere come fatto nuovo la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 20.5.2024 (a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione) che aveva riconosciuto la continuazione in favore del coimputato XXX. Il giudice dell'esecuzione e poi la Corte hanno ritenuto che quella pronuncia non costituisse fatto nuovo rilevante per la posizione di XXXXXXX, essendo una diversa valutazione giuridica riferita a un altro imputato e non fornendo elementi di fatto nuovi non già considerati; inoltre per il ricorrente vigeva già una sentenza irrevocabile (Corte d'Appello 21.5.2019) che aveva escluso la continuazione e che non era stata impugnata, con la conseguente preclusione ex art. 671 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede la rappresentazione anticipata dei singoli reati e la volontà di perseguire un obiettivo unitario; tale valutazione è distinta dall'accertamento del concorso di persone e può essere diversa per ciascun concorrente.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Preclusione all'applicazione in sede esecutiva della continuazione quando tale disciplina sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione con sentenza non impugnata.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla definizione del processo; la decisione resa ai sensi di tale norma può non contenere una motivazione nel merito che sia utilizzabile come fatto nuovo in sede esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale sulle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, oggetto delle condanne e della valutazione del vincolo di continuazione tra associazioni.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina dei reati connessi al DPR stupefacenti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine ai presupposti e limiti dell'azione e delle impugnazioni in sede esecutiva (contestuale riferimento procedurale).

  • art. 52 d.lgs. n. 196/03

    Obbligo di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La pronuncia che riconosce la continuazione a favore di un coimputato non costituisce automaticamente un fatto nuovo utile a rivedere, in sede esecutiva, la posizione di un altro condannato: si tratta di una diversa valutazione giuridica riferita a un soggetto diverso.
  • Perché il giudice dell'esecuzione possa applicare la continuazione occorre l'emersione di elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già considerati dal giudice della cognizione in relazione al medesimo imputato; mere decisioni di altro giudice su altra persona non bastano.
  • Se il giudice della cognizione ha espressamente escluso la continuazione e la decisione è divenuta irrevocabile per quell'imputato, opera la preclusione prevista dall'art. 671 cod. proc. pen. e non è rialzabile in sede esecutiva.
  • La continuazione si fonda sulla rappresentazione anticipata e sul progetto criminoso unitario; rilevano tempi, ruoli, vertici, strutture e modalità operative e non è sufficiente la sola omogeneità materiale dei reati.
  • La decisione sulla continuazione nel giudizio di cognizione deve essere impugnata dal condannato se ritenuta errata: l'omissione di eccepire in sede di cognizione non legittima una riapertura della questione in esecuzione quando la decisione sia stata espressa.
  • Eventuali pronunce di annullamento o riconoscimento a favore di un coimputato possono influire sul quadro probatorio, ma non determinano automaticamente l'estensione del beneficio ad altri soggetti senza specifici elementi di fatto nuovi relativi a ciascuno.

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