Cassazione Penale, Sentenza n. 44952/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva mantenuto l'esecuzione cumulativa di due misure di sicurezza non detentive (libertà vigilata e divieto di soggiorno nella provincia di Reggio Calabria), nonostante la Corte d'appello avesse, in sede di cognizione, disposto solo la libertà vigilata (per anni tre). La difesa deduceva travisamento della sentenza di merito, contestando l'interpretazione della locuzione "conferma nel resto" e sostenendo che il divieto di soggiorno era stato eliminato dalla Corte d'appello; si contestava pertanto il cumulo delle misure in violazione del divieto di cumulo previsto dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando il principio che l'art. 209 cod. pen. pone un generale divieto di cumulo di misure di sicurezza della stessa specie e che le misure applicate per lo stesso fatto o nello stesso processo devono essere unificate, restando operativa una sola misura. Le eccezioni previste dagli artt. 233 e 234 cod. pen. si riferiscono esclusivamente a casi di trasgressione e non autorizzano un cumulo ordinario. È stato inoltre precisato che il Magistrato di sorveglianza può modulare prescrizioni nell'ambito della libertà vigilata ma non trasformarle in una misura autonoma. In conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 680 cod. proc. pen.
Norma che regola l'appello al Tribunale di sorveglianza contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; in relazione al caso, l'appello ex art. 680 era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Censura dedotta in cassazione: vizio di motivazione e travisamento dei fatti; la Corte ha esaminato tali censure e ha accolto il vizio relativo all'errata interpretazione sulla cumulabilità delle misure.
art. 215 cod. pen.
Richiamato dalla difesa nel quadro delle norme sulle misure di sicurezza personali; la Corte non ha ritenuto decisiva la richiamata disposizione rispetto al principio generale di divieto di cumulo ricavabile dall'art. 209.
art. 417 cod. pen.
Richiamato nella motivazione difensiva a titolo generale ma senza incidenza modificativa rispetto al principio di unificazione delle misure enunciato dall'art. 209.
art. 233 cod. pen.
Norma che disciplina il divieto di soggiorno come misura non detentiva e prevede specifiche conseguenze in caso di trasgressione; la Corte osserva che si tratta di un'eccezione correlata al presupposto della trasgressione e non di una norma che legittimi il cumulo ordinario delle misure.
art. 228 cod. pen.
Consente al Magistrato di sorveglianza di modulare prescrizioni nell'ambito della libertà vigilata; la Corte rileva però che tali prescrizioni non possono snaturare la natura non detentiva della misura e trasformarsi in una misura autonoma come il divieto di soggiorno.
art. 209 cod. pen.
Principale riferimento interpretativo: pone un generale divieto di cumulo di misure di sicurezza della stessa specie applicate al medesimo soggetto per fatti diversi o in tempi diversi; impone l'unificazione delle misure concorrenti, ovvero che resti operativa una sola misura.
art. 211, ultimo comma cod. pen.
Va correlato con l'art. 209: le disposizioni che sembrano consentire cumuli con misure detentive devono essere lette alla luce del divieto generale, ammettendo cumuli solo nei casi previsti (specie diversa e più fatti).
art. 219, ultimo comma cod. pen.
Analogamente all'art. 211, la possibilità di applicare talune misure insieme è soggetta alle condizioni dettate dall'art. 209 (diversità di specie e più fatti).
art. 234 cod. pen.
Norma che disciplina, tra l'altro, l'ordine di prestazione di cauzione di buona condotta in alternativa alla libertà vigilata in casi di trasgressione; la Corte la considera eccezione alla regola generale, applicabile solo al verificarsi della trasgressione.
art. 199 cod. pen. e art. 25 Cost.
Riferimenti al principio di legalità in materia di misure di sicurezza: la Corte ricorda che non è possibile aggiungere elementi (es. divieto di soggiorno) che non siano stati previsti nella misura originaria, in ossequio al principio di legalità.
Giurisprudenza - Ponari, Sez. 1, n. 2196 del 12/05/1994
‹‹Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell'art. 209, comma primo, cod. pen., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall'art. 25, comma terzo, Cost. e dall'art. 199 cod. pen., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 cod. pen.), sia inquadrabile nell'ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall'art. 228, comma primo, cod. pen.››
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per confermare che non è possibile trasformare o integrare la libertà vigilata con il divieto di soggiorno mediante un atto di unificazione ex art. 209; il divieto di soggiorno è una misura autonoma che non rientra nelle prescrizioni ordinarie della libertà vigilata.
Massime di principio
- L'art. 209 cod. pen. vieta il cumulo di misure di sicurezza della stessa specie: se più misure analoghe sono state disposte, occorre unificarle, lasciando operativa una sola misura.
- Le misure di sicurezza disposte per lo stesso fatto o nello stesso processo non possono rimanere separate e cumulativamente operative: va verificata la natura della misura applicata in sede di cognizione per determinare quale misura debba rimanere in vigore.
- Le disposizioni degli artt. 233 e 234 cod. pen. costituiscono eccezioni molto limitate al divieto di cumulo e sono correlate al caso concreto di trasgressione; non autorizzano cumuli ordinari.
- Il Magistrato di sorveglianza può modulare prescrizioni nell'ambito della libertà vigilata (art. 228), ma non può travalicare la natura non detentiva della misura trasformandola in una misura autonoma come il divieto di soggiorno.
- In presenza di contestazioni interpretative su quale misura sia stata effettivamente disposta in sede di cognizione, è legittimo il riesame della questione in sede di rinvio per evitare ingiustificati cumuli di misure.
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