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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11105/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione, per la durata di un anno, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune di Aidone (art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente ha dedotto inosservanza/erronea applicazione della norma e vizio di motivazione, lamentando che la prescrizione del divieto di soggiorno nel comune di residenza ostacolerebbe il percorso di reinserimento sociale (non avendo altro luogo dove recarsi se non l'abitazione della madre), sarebbe in contrasto con la misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento (presso l'abitazione della madre a Aidone) e che la Corte non avrebbe considerato che, durante la detenzione, egli aveva riallacciato i rapporti con la madre, contraddicendo l'affermazione che la madre fosse anche vittima delle sue condotte.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nelle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) e che le censure difensive attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. La Corte territoriale aveva motivato la prescrizione del divieto di soggiorno, rilevando che la maggior parte dei fatti posti a fondamento della pericolosità erano stati commessi nel comune di residenza; pertanto non sussisteva motivazione inesistente o meramente apparente. Inoltre la circostanza che il ricorrente sia sottoposto ad arresti domiciliari in altro procedimento non incide sul provvedimento impugnato, dato che l'esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa durante l'applicazione di misure cautelari detentive (art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c)

    Definisce i presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno quando la persona sia dedita alla commissione di reati contro la sicurezza o la tranquillità pubblica; è la norma materiale che legittima la misura applicata.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando fortemente gli attenuabili motivi di impugnazione in sede di legittimità.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2

    Impone l'obbligo di provvedere con decreto motivato da parte del giudice d'appello nelle misure di prevenzione; la mancanza assoluta di motivazione può costituire motivo di violazione di legge cassabile.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 14, comma 2-bis

    "l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare"

    Prevede che l'esecuzione della misura di prevenzione sia sospesa mentre è in corso una misura cautelare detentiva, il che esclude che la contemporanea applicazione di arresti domiciliari in altro procedimento renda automaticamente incongruente o inefficace la misura di prevenzione disposta.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Dispone le basi per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge, illogicità manifesta, ecc.); la giurisprudenza citata limita l'uso dell'art. 606, lett. e) in materia di prevenzione, escludendo che la mera valutazione logico-probatoria impugnabile in cassazione quand'essa non configuri una violazione di legge.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con l'onere delle spese e la possibilità di comminare somme in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: questioni di valutazione del merito e della prova sono in genere non sindacabili in sede di legittimità.
  • La mancanza o l'apparenza di motivazione nel decreto può essere dedotta in cassazione solo se il giudice non si è affatto confrontato con un elemento potenzialmente decisivo che, considerato isolatamente, avrebbe potuto determinare un esito contrario.
  • Il divieto di soggiorno nel comune di residenza può essere ritenuto proporzionato se la maggior parte degli episodi che giustificano la pericolosità sono stati commessi in quel luogo; la semplice difficoltà di reinserimento sociale non invalida automaticamente la misura.
  • La coesistenza di una misura cautelare detentiva in altro procedimento (es. arresti domiciliari) non annulla o rende inefficace la misura di prevenzione, poiché l'esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa durante l'applicazione della custodia cautelare (art. 14, comma 2-bis d.lgs. 159/2011).
  • Per impugnare con successo in Cassazione una misura di prevenzione occorre quindi dimostrare una concreta violazione di legge o una totale assenza di motivazione rispetto a elementi decisivi, non limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito.

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