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Sentenza

Sentenza n. 11931/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 23 ottobre 2024, n. prot. 42665 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Mezzapelle Antonina nata il 09/09/1975 a Mazara Del Vallo ( TP ) – ITALIA, denominato, in lingua italiana,“Corso in assistenza alle necessità di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 22/05/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 17986 del 26/07/2021, come citata in premessa, è rigettata”; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202413542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento specializzato di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di riconoscimento di un attestato formativo spagnolo denominato “Corso in assistenza alle necessità di sostegno educativo”, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, omessa valutazione concreta della formazione e dell’esperienza maturate, illegittima mancata previsione di misure compensative e erronea distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali. L’Amministrazione aveva ritenuto il titolo non ufficiale e non abilitante in Spagna, non idoneo a fondare il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, non corrispondente alla formazione italiana per il sostegno didattico e caratterizzato da carenze relative a laboratori, tirocinio, crediti formativi e modalità di svolgimento degli insegnamenti. Il Ministero aveva inoltre escluso la possibilità di misure compensative, prospettando una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che conseguono la specializzazione secondo il D.M. 30 settembre 2011.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo, anzitutto, il rilievo secondo cui la ricorrente non sarebbe insegnante di sostegno in Spagna e non disporrebbe di un titolo ufficiale o abilitante. Anche in assenza di un titolo formalmente abilitante o riconosciuto dallo Stato membro d’origine, l’autorità dello Stato ospitante deve valutare concretamente l’insieme dei diplomi, degli attestati e dell’esperienza professionale dell’interessata e confrontarlo con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Il titolo non poteva quindi essere escluso in via preconcetta dal procedimento comparativo. Il giudice ha ritenuto inoltre insufficiente la valutazione ministeriale, perché basata su rilievi generali e formali — quali la differenza terminologica tra sostegno educativo e sostegno didattico, il riferimento ai requisiti del D.M. 30 settembre 2011 e le modalità blended del corso — senza considerare adeguatamente la documentazione prodotta, dalla quale risultavano un corso di 1500 ore e una significativa sovrapposizione tra le materie spagnole e quelle previste dal percorso italiano. Ha accolto anche la censura relativa alla mancata previsione di misure compensative: le eventuali differenze sostanziali tra i percorsi non consentono di respingere automaticamente la domanda, potendo essere colmate mediante misure compensative, anche con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. È stata ritenuta irrilevante, quale ragione ostativa assoluta, la distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale, dovendo l’Amministrazione procedere a una valutazione concreta, istruita e motivata dell’equivalenza delle competenze. Il Ministero è stato obbligato a riesaminare l’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Impongono, nei casi rientranti nella libera circolazione dei lavoratori e nella libertà di stabilimento, la valutazione dell’insieme dei titoli, delle certificazioni e dell’esperienza dell’interessato mediante confronto con le qualifiche richieste nello Stato ospitante.

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    Disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro e ne collegano l’effetto all’accesso nello Stato ospitante alla stessa professione esercitabile nello Stato d’origine; tuttavia, la mancanza di un titolo abilitante non esclude la valutazione comparativa fondata sul diritto primario dell’Unione.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    Riguarda il riconoscimento sulla base di attestati di competenza o titoli di formazione prescritti dallo Stato membro d’origine; la sua applicazione non esaurisce gli obblighi di valutazione derivanti dagli artt. 45 e 49 TFUE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l’imposizione di misure compensative quando l’esame comparativo evidenzi differenze sostanziali tra la formazione dell’interessato e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Recepiscono nell’ordinamento nazionale, rispettivamente, l’ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali e il relativo effetto di consentire l’accesso alla professione nello Stato ospitante.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno; costituisce parametro di confronto, ma le sue differenze rispetto al percorso estero devono essere valutate concretamente e possono giustificare misure compensative, non un rigetto automatico.

  • L. 517/1977

    Identifica la funzione dell’insegnante di sostegno come attività didattica volta all’integrazione degli alunni con disabilità e caratterizzata da competenze didattiche e psicopedagogiche ulteriori.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’assenza di un titolo formalmente abilitante o riconosciuto dallo Stato membro d’origine non consente allo Stato ospitante di respingere automaticamente la domanda quando l’interessato chieda comunque di accedere a una professione regolamentata: l’autorità deve valutare concretamente diplomi, attestati, competenze ed esperienza pertinenti e confrontarli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • Il titolo estero privo di valore ufficiale o abilitante non è necessariamente irrilevante nel procedimento comparativo; lo Stato ospitante non è obbligato a riconoscerlo come qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ma può e deve tenerne conto, insieme agli altri elementi formativi e professionali, nell’ambito della valutazione concreta imposta dagli artt. 45 e 49 TFUE.
  • La comparazione tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettiva, analitica e non meramente formale. L’Amministrazione non può fondare il diniego soltanto su differenze terminologiche, sulla diversa denominazione dell’attività formativa, sulla mancata coincidenza integrale con il percorso nazionale o sulle modalità di erogazione del corso, senza esaminare contenuti, durata, materie, tirocinio, laboratori ed esperienza maturata.
  • Quando l’esame comparativo evidenzia una corrispondenza parziale o differenze sostanziali tra le competenze possedute e quelle richieste nello Stato ospitante, l’Amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda; tali misure possono comprendere attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
  • La distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale non può costituire, di per sé, una ragione ostativa assoluta al riconoscimento o alla valutazione dell’equipollenza professionale: l’Amministrazione deve verificare in concreto, con adeguata istruttoria e motivazione, se il percorso seguito abbia conferito competenze sufficienti, eventualmente integrabili mediante misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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