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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'accertamento del diritto dell'istante alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis DL n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202400139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di accertamento nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione intimata di depositare, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., una dettagliata relazione sulla vicenda controversa nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. L’ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione e comunicata alle parti e alla pubblica amministrazione.

TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, chiedendo che nella relativa base di calcolo siano inclusi i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre a interessi e rivalutazione. Le amministrazioni intimate non si sono costituite. Il TAR, ritenendo necessario acquisire elementi per la decisione e richiamando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto l’acquisizione di una dettagliata relazione sulla vicenda e di ogni ulteriore atto o documento utile.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma posta dal ricorrente a fondamento della pretesa di inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 1 c.p.a., a sostegno delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione processuale.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Base normativa dell’ordine all’amministrazione di depositare una relazione sulla vicenda e gli atti o documenti utili alla decisione.

Massime di principio

  • Quando la controversia richiede l’acquisizione di informazioni e documenti nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione e degli ulteriori atti utili alla decisione.
  • L’ordine istruttorio può essere adottato anche in funzione delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili ai principi di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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