Cassazione Civile, Ordinanza n. 00111/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva pagato, nell'interesse di una contribuente estinta, una somma richiesta con cartella di pagamento per interessi e sanzioni IRAP; la cartella era poi stata oggetto di sgravio perché le somme non erano dovute. Dopo ulteriori vicende processuali tributarie e la successiva richiesta di restituzione delle somme versate, l'Amministrazione aveva negato la legittimazione della società richiedente a domandare il rimborso, sostenendo che l'istanza non potesse essere presentata per conto di un soggetto estinto. La società e il soggetto che aveva agito in qualità di socio unico hanno allora proposto domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. dinanzi al tribunale ordinario; l'Agenzia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la competenza del giudice tributario. Con regolamento preventivo di giurisdizione le parti hanno chiesto alla Cassazione di stabilire se la controversia dovesse essere decisa dal giudice ordinario o da quello tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, una volta eseguito lo sgravio della cartella e non residuando più contestazioni sull'esistenza dell'indebito né sul quantum da restituire, la lite riguardasse soltanto la legittimazione attiva del soggetto che chiedeva la restituzione di quanto pagato, questione di natura civilistica. Ha quindi escluso che la controversia appartenesse alla giurisdizione tributaria, anche perché il rimborso era richiesto non dal contribuente originario ma da un terzo che aveva effettuato il pagamento nell'interesse di quest'ultimo. Spese rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
fonda l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ritenuta esperibile dinanzi al giudice ordinario quando non vi siano più questioni tributarie sostanziali controverse.
art. 41 c.p.c.
consente il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle parti.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
delimita la giurisdizione tributaria alle controversie aventi per oggetto tributi; qui non ricorreva una controversia ancora tributaria in senso proprio.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
richiamato dall'Agenzia in tema di decadenza dall'istanza di rimborso, ma ritenuto non decisivo ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dall'Agenzia in tema di termini per il rimborso tributario, ma non idoneo a spostare la giurisdizione sul giudice tributario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 2495 c.c.
evocato nella vicenda sostanziale per la cancellazione ed estinzione delle società e per la responsabilità del socio/avente causa entro i limiti di legge.
art. 13, d.l. n. 472/1997
menzionato nel precedente contenzioso tributario per la riduzione delle sanzioni.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formula formale della domanda.
- Le controversie di rimborso in materia tributaria appartengono al giudice tributario solo quando restino controverse l'esistenza del debito d'imposta, il quantum dovuto o le modalità del rimborso; se invece l'indebito è ormai certo e la lite riguarda soltanto la legittimazione attiva o aspetti civilistici della ripetizione, la giurisdizione è ordinaria.
- Quando la pretesa restitutoria è proposta da un terzo che ha eseguito il pagamento nell'interesse del contribuente e non dal contribuente stesso, la controversia sulla possibilità di ottenere la restituzione tende a configurarsi come azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. davanti al giudice ordinario.
- Lo sgravio dell'atto impositivo, specialmente se accompagnato da un giudicato formatosi nel processo tributario sulla non debenza, può rendere non più controvertibile l'indebito e trasferire la controversia sul piano civilistico della ripetizione.
- Le eccezioni relative a decadenza o termini dell'istanza di rimborso non bastano, da sole, a radicare la giurisdizione tributaria se la domanda non è più diretta a contestare il rapporto d'imposta ma solo a ottenere la restituzione di somme non dovute da chi le ha versate.
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