Cassazione Penale, Sentenza n. 36671/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione: (1) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità quanto all'elemento psicologico (dolo specifico), deducendo che la sentenza ha ritenuto la sua consapevolezza sulla base di rapporti con un presunto amministratore di fatto (Ruggiero Vincenzo) che però è stato assolto, rendendo contraddittoria la motivazione; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 112 Cost., per violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che fatti oggetto dell'attività delle procure di Roma e di Reggio Calabria sarebbero coincidenti e che la mancata contestazione in precedenza avrebbe danneggiato la ricorrente; (3) omessa o errata applicazione delle attenuanti generiche e vizio nella quantificazione dell'aumento di pena per continuazione, lamentando incoerenza rispetto al procedimento calabrese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo (ne bis in idem), perché il principio opera solo quando il medesimo fatto storico sia già stato oggetto di giudicato definitivo; ha invece ritenuto fondato il primo motivo, rilevando una motivazione illogica e contraddittoria sulla prova del dolo specifico, stante l'assoluzione definitiva dell'ipotetico amministratore di fatto (Ruggiero); il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione a Didenko Tatiana e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte richiama la necessità che la partecipazione (e il dolo specifico) sia adeguatamente provata, non desunta in modo contraddittorio da rapporti con un presunto amministratore di fatto assolto.
Decreto Legislativo 74/2000, art. 10
Reato relativo a distruzione, occultamento o manomissione delle scritture contabili; la Corte segnala che l'esistenza di tale condotta indagata da altra Procura non equivale a giudicato e quindi non attiva automaticamente il divieto del ne bis in idem.
Decreto Legislativo 74/2000, art. 5
Norma richiamata nel quadro dei reati tributari contestati; la decisione ha confermato la rilevanza dei reati ma ha censurato la motivazione sulla responsabilità personale della ricorrente.
Decreto Legislativo 74/2000, art. 4
Articolo contestato a un coimputato (Ruggiero); la Corte d'appello aveva dichiarato estinta l'azione per prescrizione, e l'assoluzione/estinzione ovvero l'atteggiamento processuale nei confronti del coimputato ha inciso sulla valutazione della prova nei confronti della ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 649
Richiamato dalla difesa in relazione alla preclusione di un nuovo procedimento; la Corte ha chiarito che l'articolo non opera se non esiste un giudicato sullo stesso fatto storico.
Costituzione, art. 112
Richiamato in tema di obbligo dell'esercizio dell'azione penale e del ne bis in idem; la Corte ha precisato che l'art. 112 non impedisce l'esercizio di una nuova azione penale quando manca il giudicato definitivo sul medesimo fatto storico.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem processuale si applica solo se il medesimo fatto storico è già stato definitivamente giudicato; indagini o omesse contestazioni da altra Procura non bastano a invocarlo.
- La qualificazione della responsabilità (es. come "amministratore di fatto") e l'attribuzione del dolo specifico devono poggiare su elementi di prova coerenti; l'assoluzione definitiva di chi sarebbe l'amministratore di fatto può rendere contraddittoria la motivazione fondata su quei rapporti.
- Se la motivazione è contraddittoria o illogica su un elemento essenziale del reato (per esempio il dolo), la Cassazione annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio.
- La mancata applicazione delle attenuanti generiche richiede motivazione esplicita; tuttavia, questioni secondarie possono essere assorbite se la Corte annulla per vizi più gravi relativi alla prova.
- In procedimenti correlati tra procure diverse, per contestare ne bis in idem o per chiedere uniformità di trattamento sanzionatorio è necessario dimostrare l'identità del fatto storico già giudicato o una motivazione convincente delle scelte divergenti.
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