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Sentenza

Sentenza n. 886/2026 - Napoli, Sezione 6

Per l’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Procida – V Sezione – Edilizia Privata prot. n. 0025043/2025, del 22/09/2025 notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stato differito sine die – e, quindi, sostanzialmente negato – l'accesso agli atti relativamente alle istanze presentate dal dott. -OMISSIS-, prot. n. 22451 del 21/08/2025 e prot. n. 22880 del 28/08/2025; b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione: 3) la nota del Comune di Procida prot. 22896 del 28/08/2025; 4) la nota acquisita al prot. Comunale al n. 24802 del 19/09/2025; 5) le risultanze dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento in relazione alle istanze di accesso formulate dal ricorrente. Nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti di cui all'istanza indicata sub a) e per la condanna del Comune di Procida in p.l.r.p.t., all’esibizione e rilascio delle copie dei documenti amministrativi richiesti.

Giustizia amministrativa202505730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento comunale di differimento sine die dell'accesso al verbale di sopralluogo e agli atti di una SCIA in sanatoria relativa a opere edilizie dei controinteressati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile in parte costituito da un lastrico solare sovrapposto all'immobile dei controinteressati, aveva chiesto l'accesso al verbale di sopralluogo comunale e alle eventuali pratiche edilizie in sanatoria relative a opere eseguite dai vicini, tra cui l'apposizione di una ringhiera. Il Comune, dopo avere comunicato l'avvio del procedimento ai controinteressati, differiva sine die l'accesso in ragione dell'opposizione di questi ultimi, della pendenza di un procedimento penale concernente le opere e della pendenza del procedimento amministrativo relativo alla SCIA in sanatoria. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 24, commi 6 e 7, l. 241/1990, sostenendo che la mera connessione del verbale con un'indagine penale non ne giustificasse la sottrazione all'accesso e che non sussistessero ragioni legittime per negare l'accesso agli atti edilizi relativi a un'iniziativa di terzi pregiudizievole dei suoi interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di consentire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un interesse concreto e tutelato del proprietario alla conoscenza degli atti relativi all'attività edilizia dei controinteressati. Ha chiarito che il differimento dell'accesso, quale misura meno incisiva del diniego, deve essere sorretto da valide ragioni motivazionali, temporalmente delimitato e proporzionato agli interessi da tutelare. Quanto al verbale di sopralluogo, la mera pendenza di un'indagine penale non rende non ostensibili tutti gli atti connessi ai fatti investigati: possono essere sottratti all'accesso gli atti sequestrati o coperti da segreto. Gli atti formati dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche di vigilanza e accertamento di illeciti, conservano natura amministrativa anche dopo la denuncia all'autorità giudiziaria. Il Comune non ha dimostrato l'esistenza concreta di esigenze di segretezza o riservatezza, neppure parziali. Analogamente, la pendenza di una SCIA in sanatoria o di procedimenti di sanatoria, condono o rilascio di titoli edilizi non costituisce, da sola, ragione sufficiente per differire o negare l'accesso, in assenza di una motivazione adeguata sul sacrificio dell'interesse ostensivo. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato se versato e all'esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 241/1990

    Il differimento dell'accesso è ammissibile quale misura di cautela per tutelare interessi pubblici o privati soltanto se sorretto da valide ragioni e se temporalmente limitato e proporzionato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso per esigenze di tutela di una posizione giuridica rilevante non può essere sacrificato in assenza di concrete e comprovate ragioni prevalenti di segretezza, riservatezza o protezione di altri interessi legislativamente individuati.

  • art. 329 c.p.p.

    L'obbligo di segreto riguarda gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; non si estende automaticamente agli atti amministrativi formati dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Massime di principio

  • La mera pendenza di un procedimento penale non comporta automaticamente la non ostensibilità di tutti gli atti amministrativi connessi ai fatti oggetto d'indagine; l'accesso può essere escluso o differito, in concreto, per gli atti sequestrati o coperti da segreto, purché tale situazione sia specificamente dimostrata dall'amministrazione.
  • Gli atti formati da una pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti conservano natura amministrativa e restano ostensibili anche dopo la trasmissione di una denuncia all'autorità giudiziaria, salvo concrete ragioni di segretezza o riservatezza.
  • Il differimento dell'accesso deve essere motivato da ragioni valide, deve avere una durata determinata e deve risultare proporzionato alla natura degli atti e agli interessi da tutelare; un differimento sine die equivale sostanzialmente a un diniego illegittimo.
  • La mera pendenza di una SCIA in sanatoria o di procedimenti di sanatoria, condono o rilascio di titoli edilizi non giustifica di per sé il diniego o il differimento dell'accesso, in mancanza di una motivazione adeguata che dimostri la necessità di sacrificare l'interesse concreto alla conoscenza degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTitoli abilitativi edilizi
RamiAccesso e trasparenzaEdilizia
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

Testo integrale

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