Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2871/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 341/2024, emessa dal Tribunale di Varese, il 24.10.2024, pubblicata in data 15.2.2025.

Giustizia amministrativa202600955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023 e le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice e difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 17 febbraio 2025. Il titolo condannava il Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi legali, nonché delle spese di lite quantificate in euro 1.100,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Il ricorso è stato notificato e depositato il 10 marzo 2026. L'Amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità dei crediti e senza dedurre circostanze ostative all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni, mentre non risultavano eseguiti pagamenti né contestazioni sull'an o sul quantum dei crediti. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, corrispondendo quanto dovuto per la carta docente e liquidando le spese legali in favore del difensore antistatario. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza Brianza, stabilendo che questi operi su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato nei limiti indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in forza di un titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile e fondato.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la disciplina del rimborso del contributo unificato, riconosciuto nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata a una pubblica amministrazione, impone il pagamento di somme di denaro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 senza alcun pagamento consente di accertare l'inottemperanza mediante il giudizio di ottemperanza.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, conferma l'inadempimento dell'obbligo pecuniario risultante dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del titolo e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.