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Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Catania, Sezione 4

per il reclamo avverso l’operato del Commissario ad acta nominato con sentenza di questo TAR Sicilia – Catania del 20 gennaio 2025, n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: silenzio serbato dal Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio trae origine dalla precedente sentenza del TAR Sicilia – Catania del 20 gennaio 2025, resa in ottemperanza alla sentenza del CGARS del 7 marzo 2023, n. 202. Con tale pronuncia era stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni ed era stato nominato il Segretario Generale della Regione quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine per l’adempimento spontaneo, la parte interessata chiedeva l’insediamento del Commissario ad acta. Persistendo l’inerzia, proponeva reclamo avverso il silenzio serbato dal Commissario. Nel corso del giudizio l’amministrazione riferiva di avere avviato le procedure per il pagamento delle somme dovute, mentre, a seguito di chiarimenti istruttori richiesti dal TAR, il Commissario ad acta delegato comunicava di avere adottato il provvedimento di impegno e liquidazione delle somme e il successivo mandato di pagamento. La parte reclamante dichiarava quindi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della fase.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’adempimento comunicato dal Commissario ad acta fosse coerente con la domanda della parte reclamante e avesse realizzato l’esecuzione della precedente sentenza. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del reclamo, l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese della fase, liquidate equitativamente in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte reclamante, nonché alla rifusione del contributo unificato. È stato inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi presenti nella sentenza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un reclamo proposto nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione o il Commissario ad acta eseguono integralmente il giudicato e il reclamante dichiara di non avere più interesse alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’adempimento del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del reclamo, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.
  • La successiva adozione di atti di impegno, liquidazione e mandato di pagamento può integrare, in presenza dell’effettiva esecuzione dell’obbligo giudiziale, l’adempimento rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere nel giudizio di reclamo sull’operato del Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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