Sentenza n. 846/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 380/2023 del 19 ottobre 2023, del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero il 25 ottobre 2023, era passata in giudicato e che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito il comando giudiziale né effettuato pagamenti, neppure parziali. Ha chiesto l'ordine di pagamento dell'importo complessivo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione. La ricorrente ha inoltre richiesto interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento di euro 1.500,00 entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza e ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l'ulteriore ipotesi di inadempimento, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha escluso interessi legali e rivalutazione, poiché il beneficio della Carta Docente costituisce un contributo di valore nominale pari a 500 euro annui. Ha respinto la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in rapporto all'esiguità del debito e considerando altresì le difficoltà dell'adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
Costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento derivante da un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesto, nel giudizio di ottemperanza, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114 c.p.a.
art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, un'ulteriore somma di denaro, ma esclude tale misura quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”
La penalità di mora deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, essa risulti eccessivamente afflittiva o conduca a locupletazioni sproporzionate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere dichiarata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza pagamento, anche parziale.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice può ordinare il pagamento integrale dell'importo dovuto e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, considerate le concrete difficoltà dell'adempimento gravanti sulla pubblica amministrazione e l'esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Un beneficio economico avente valore nominale predeterminato non produce, in caso di tardiva esecuzione del titolo, interessi legali o rivalutazione monetaria se la relativa disciplina e la natura del contributo non giustificano tali accessori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →