Cassazione Penale, Sentenza n. 31487/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP che, su accordo tra le parti e con consenso del PM, ha applicato la pena concordata per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Deduce: (1) violazione di legge e vizio della volontà dell'imputato, sostenendo di aver previamente richiesto il rito abbreviato e di aver creduto che tale istanza fosse stata seguita, per cui la sentenza di patteggiamento sarebbe stata resa in difformità rispetto alla sua volontà e all'unica richiesta tempestiva; (2) erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettando che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto aggravato anziché rapina, perché la persona offesa sarebbe caduta e l'imputato avrebbe approfittato della caduta per impossessarsi della borsa, senza che si fosse concretamente consumata una violenza idonea a caratterizzare la rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la richiesta di applicazione della pena concordata fosse stata formulata in udienza alla presenza dell'imputato e del suo difensore, perciò non sono ammissibili ripensamenti o censure di asseriti vizi di volontà che non costituiscano nullità specificamente dedotte; la giurisprudenza ammette la conversione del rito abbreviato in patteggiamento se l'istanza di patteggiamento è formulata in udienza prima della formale ammissione dell'abbreviato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'erronea qualificazione giuridica del fatto sia sindacabile in cassazione solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità, condizione non verificata nel caso di specie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La norma sull'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è stata interpretata nel senso che, ove l'imputato in udienza formuli richiesta di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del rito abbreviato, può avere luogo la conversione in patteggiamento e la successiva deduzione di vizi di volontà non è ammessa salvo specifiche nullità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso per la errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in Cassazione solo se concerne un errore manifesto, ossia una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
La disposizione che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende è stata applicata per irrogare al ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000 in mancanza di circostanze che giustifichino l'esonero.
Massime di principio
- Se l'imputato, presente in udienza e assistito, domanda l'applicazione della pena concordata prima della formale ammissione di altro rito (es. abbreviato), la richiesta è efficace e non è in genere possibile successivamente dedurre vizi di volontà se non mediante eccezione di nullità specifica.
- La conversione del rito abbreviato in patteggiamento è ammessa quando la richiesta di patteggiamento viene formulata tempestivamente in udienza; l'assenza di un precedente ripensamento formale non rende automaticamente nulla la sentenza concordata.
- In cassazione l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è sindacabile solo se si tratta di un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente incongrua rispetto al capo di imputazione, non quando sussistano dubbi interpretativi o margini di opinabilità.
- Chi propone ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento si espone, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e, se non giustificato, di somme a favore della Cassa delle Ammende.
Testo integrale
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