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Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 4791 - Comm. Trib. Prov. Milano

Istanza accertamento con adesione - Sospensione termini per impugnare - Natura pretestuosa dell'istanza - Possibilità di valutazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la decorrenza dei termini per impugnare l'accertamento dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In particolare, si discuteva se il verbale di mancato accordo potesse essere considerato conclusivo della procedura e se l'Amministrazione o il giudice potessero qualificare retroattivamente l'istanza come pretestuosa, facendo venir meno la sospensione dei termini sulla base del comportamento tenuto dal contribuente durante la procedura.

La decisione

La sospensione dei termini non può cessare automaticamente per effetto del solo verbale di mancato accordo, che non equivale né a una rinuncia definitiva all'istanza né alla conclusione irreversibile del procedimento. La cessazione della sospensione deve risultare da un comportamento del contribuente dal significato inequivocabile, quale la proposizione del ricorso o, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, una rinuncia espressa alla procedura. Non è invece consentito far dipendere retroattivamente la perdita della sospensione da una valutazione presuntiva o postuma della pretesa natura pretestuosa dell'istanza. La decisione è quindi favorevole al contribuente sul tema della sospensione dei termini.

Norme richiamate

  • Procedura di accertamento con adesione

    La presentazione dell'istanza determina la sospensione dei termini per impugnare l'atto impositivo. Tale sospensione non può essere eliminata retroattivamente sulla base di una valutazione soggettiva circa l'effettiva volontà conciliativa del contribuente.

  • Sospensione dei termini per l'impugnazione

    La sospensione cessa in presenza di un atto inequivocabile del contribuente, come la proposizione del ricorso o una rinuncia espressa alla procedura; il verbale di mancato accordo, da solo, non è sufficiente.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione produce la sospensione dei termini secondo la disciplina applicabile, senza che l'Amministrazione possa negarla successivamente qualificando l'istanza come pretestuosa.
  • Il mancato raggiungimento dell'accordo non equivale automaticamente a una rinuncia del contribuente né determina, da solo, la conclusione definitiva della procedura.
  • Per far cessare la sospensione occorre un comportamento univoco e oggettivamente verificabile del contribuente, non una ricostruzione a posteriori delle sue intenzioni.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare l'istanza, le comunicazioni, i verbali e ogni atto della procedura, calcolando i termini di impugnazione considerando la sospensione salvo rinuncia espressa o proposizione del ricorso.
  • La regola non esclude la verifica della validità formale e sostanziale dell'istanza secondo la normativa applicabile, ma impedisce che la sola valutazione soggettiva della sua utilità o serietà faccia venir meno automaticamente la sospensione.

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