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Ordinanza

Ordinanza n. 341/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento 1) della determinazione prot. n. 21085 del 2 maggio 2018, con cui il Comune di Formia ha concluso la conferenza di servizi indetta il 15 novembre 2017 mediante declaratoria di improcedibilità; 2) del verbale della conferenza di servizi del 24 aprile 2018, con cui il Comune di Formia ha individuato il rappresentante unico regionale e ne ha acquisito il parere, dichiarandone la prevalenza su quello degli altri enti invitati; 3) dei verbali della conferenza di servizi del 5 febbraio 2018 e del 21 febbraio 2018, con cui sono state definite contestazioni sollevate dal ricorrente sulle modalità di conduzione dei lavori della conferenza stessa; 4) delle note prot. 22584 del 9 maggio 2018, non notificata e prot. n. 8537 del 19 febbraio 2018, con cui il Comune di Formia ha chiesto alle autorità destinatarie di revocare le autorizzazioni di competenza rilasciate al Castello di Gianola; 5) della nota municipale prot. n. 10011 del 26 febbraio 2018, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori della conferenza di servizi; 6) della nota regionale prot. n. 219283 del 16 aprile 2018, recante indicazione del nominativo del rappresentante unico regionale; 7) della nota regionale prot. n. 199484 del 5 aprile 2018, recante richiesta al Comune di Formia di dichiarare l’improcedibilità della conferenza di servizi; 8) delle note regionali prot. n. 188082 del 29 marzo 2018 e prot. n. 96060 del 20 febbraio 2018, con il quale si esprime un parere di inapplicabilità dell’istituto della conferenza di servizi alle istanze di autorizzazione paesaggistica formulate ex art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 9) della nota regionale prot. n. 370476 del 21 giugno 2018, con la quale è stata confermata la posizione regionale espressa nell’ambito della conferenza di servizi; 10) del silenzio-rifiuto maturatosi avverso opposizione ed istanza di revoca in autotutela inoltrato il 7 giugno 2018 al Comune di Formia.

Giustizia amministrativa201800453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di improcedibilità della conferenza di servizi relativa a un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, unitamente agli atti della conferenza, alle note comunali e regionali connesse, e al silenzio sull’istanza di revoca in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Formia ha gestito e concluso una conferenza di servizi decisoria, indetta in forma simultanea e modalità asincrona, relativa a un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere già realizzate nel complesso denominato "Castello di Gianola – Torre Foce". Sono stati contestati, tra l’altro, la declaratoria di improcedibilità della conferenza, l’individuazione e la prevalenza del rappresentante unico regionale, i verbali concernenti la conduzione dei lavori, la sospensione della conferenza, le note regionali sull’inapplicabilità della conferenza di servizi alle istanze di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004, nonché le richieste di riesame o revoca delle autorizzazioni paesaggistiche e il silenzio-rifiuto sull’istanza di autotutela. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio le singole censure di legittimità, perché il Collegio ha riservato ogni decisione sul rito e sul merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso le censure né le eccezioni di rito e di merito. Ha ritenuto che la controversia riguardi un assetto di interessi comune al Comune di Formia e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per le province di Frosinone e Latina. Ai sensi dell’art. 107 c.p.c., richiamato dagli artt. 28, comma 3, e 51 c.p.a., ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante chiamata in giudizio della Soprintendenza. Il ricorrente dovrà notificarle il ricorso introduttivo e l’ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa. Il Collegio ha inoltre indicato i profili sui quali la Soprintendenza dovrà prendere posizione: le opere coperte da autorizzazione paesaggistica preventiva; eventuali interventi eseguiti senza previa autorizzazione; e le opere per le quali possa essere necessaria un’autorizzazione paesaggistica postuma. È stata disposta anche la produzione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, non presente agli atti, a cura della parte più diligente. La decisione su tutte le questioni e sulle spese è stata riservata al definitivo, con rinvio alla pubblica udienza del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa della conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Richiamato per lo svolgimento della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità asincrona.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. 42/2004

    Richiamati in relazione alla richiesta di riesame nel merito delle autorizzazioni rilasciate dalla precedente Soprintendenza.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Richiamato per le istanze di autorizzazione paesaggistica postuma rispetto alle quali alcune note regionali avevano sostenuto l’inapplicabilità della conferenza di servizi.

  • art. 107 c.p.c.

    "la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati"

    Consente al giudice di ordinare la chiamata di un terzo anche sulla base di una valutazione di opportunità processuale, quando la controversia sia a esso comune.

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della Soprintendenza.

  • art. 51 c.p.a.

    Impone al ricorrente, in esecuzione dell’ordine giudiziale, di notificare il ricorso e l’ordinanza al terzo chiamato entro il termine assegnato.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati nella parte introduttiva dell’ordinanza, senza specifica applicazione esplicitata nella motivazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare la chiamata in giudizio di un’amministrazione non originariamente evocata quando la controversia attiene a un assetto di interessi a essa comune, anche sulla base di una valutazione di opportunità processuale e non necessariamente in presenza di un litisconsorzio necessario sostanziale.
  • La chiamata del terzo disposta dal giudice determina un litisconsorzio necessario sul piano processuale per la prosecuzione del giudizio, ma non comporta l’estensione automatica al terzo delle domande e delle conclusioni formulate dalle parti nei confronti degli altri soggetti.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio non costituisce esercizio d’ufficio dell’azione da parte del giudice: restano fermi i limiti della domanda e delle eccezioni di parte, secondo i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando la decisione può incidere su competenze e interessi propri di un’autorità paesaggistica, il giudice può disporne la chiamata in giudizio e acquisire chiarimenti sulle opere autorizzate, sugli eventuali interventi non autorizzati e sulla necessità di un’autorizzazione paesaggistica postuma prima di decidere il merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaConferenza di servizi
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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