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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 1409 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Produzione documenti irrituale - non applicabilità del principio di non contestazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento TARSU 2010 per immobili a Palermo denunciando (i) tardiva costituzione del Comune in primo grado con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti; (ii) prescrizione del credito tributario; (iii) mancata notifica di un avviso bonario/avviso di accertamento prima della cartella; (iv) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non aver esaminato la nullità per mancanza dell'avviso bonario; (v) mancato riconoscimento di uno sgravio parziale già operato dall'ente. Il Comune eccepiva che l'iscrizione a ruolo derivava da denunce/autodenunce e denunce di variazione presentate dal ricorrente (art. 70, comma 2, D.Lgs. 507/93) e che non era quindi obbligatoria la preventiva notifica di un avviso di accertamento, mentre l'agente di riscossione reclamava la propria mera funzione esattoriale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha rigettato l'appello, confermando la legittimità della cartella per l'importo ridotto in ragione di uno sgravio parziale di euro 113,00 prodotto nel giudizio di appello. Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibile il motivo di prescrizione perché non eccepito in primo grado; ha inoltre stabilito che la tardiva o mancata costituzione nel primo grado non equivale a confessione implicita e che i documenti prodotti irritualmente in primo grado possono essere comunque valutati in appello (soprattutto se confluiti nel fascicolo di parte), ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e in conformità alla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6914/2011). Pertanto i documenti comunali hanno provato l'iscrizione a ruolo basata su denunce del contribuente, escludendo l'obbligo di preventiva notifica di un avviso bonario. Spese compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    L'irrituale produzione di documenti in primo grado non impedisce che tali documenti siano valutati in appello; il documento può essere preso in considerazione se è confluito nel fascicolo di parte o comunque messo a disposizione della controparte, sanando l'irregolarità formale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1993 (erroneamente citato come 507/193 nel testo), D.Lgs. 507/93, art. 70, comma 2

    la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia

    Se l'iscrizione a ruolo si fonda su un'autodenuncia o denuncia di variazione presentata dal contribuente, l'amministrazione non è obbligata a notificare un avviso di accertamento/avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo; la denuncia produce effetti anche per anni successivi salvo variazioni.

  • Cass. n. 6914/2011 (giurisprudenza)

    Conferma il principio che la produzione irrituale di documenti in primo grado non preclude la loro valutazione in appello e che l'inosservanza delle modalità formali di produzione può considerarsi sanata se la controparte ha effettiva possibilità di conoscere il documento.

Massime di principio

  • La mancata o tardiva costituzione della parte resistente in primo grado non produce confessione implicita: l'avversario può comunque contestare i fatti e produrre documenti in appello.
  • I documenti prodotti irritualmente in primo grado possono essere valutati dal giudice d'appello, specialmente se confluiti nel fascicolo di parte o comunque resi disponibili alla controparte; l'irregolarità formale può essere sostanzialmente sanata.
  • Se l'iscrizione a ruolo deriva da una denuncia/autodenuncia del contribuente o da una denuncia di variazione, non sussiste il vincolo dell'obbligo di preventiva notifica di un avviso di accertamento/avviso bonario: l'amministrazione può iscrivere a ruolo sulla base delle denunce rese dal contribuente.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate nel primo grado di giudizio; se non lo sono, possono essere dichiarate inammissibili in appello.
  • Un provvedimento di sgravio prodotto in appello può ridurre l'importo dovuto e deve essere preso in considerazione se non contestato dall'ente impositore o dall'agente della riscossione.
  • Per tutelare il diritto di difesa, chi produce documenti deve curarne l'inserimento nel fascicolo di parte e la tempestiva messa a disposizione della controparte; in alternativa riprodurre i documenti in appello per evitare censure sulla loro ammissibilità.

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