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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20671/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la convalida del sequestro probatorio operato nella sua attività (Grow Shop 2.0) e presso distributori automatici, relativo a confezioni di sostanza risultata "marijuana". Il ricorso deduce violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. per errata applicazione/interpretazione degli artt. 18 d.l. n.48/2025, 1 e 2 l. n.242/2016 in relazione all'art. 73 d.p.r. n.309/1990 e all'art. 322 c.p.p.; censura l'assenza del fumus boni iuris, la mancata verifica concreta dell'efficacia drogante (percentuale di THC), la violazione del principio di offensività e la mancata sospensione del procedimento in pendenza di eventuale questione di legittimità costituzionale. Chiedeva altresì, in via alternativa, un parziale dissequestro per consentire l'esercizio dell'attività commerciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame: il sequestro probatorio è finalizzato anche ad accertare la percentuale di THC e quindi l'efficacia drogante della sostanza, per cui la mancata preventiva dimostrazione in sede difensiva dell'inesistenza dell'effetto drogante non impedisce il sequestro. Il Tribunale svolge una valutazione sommaria e prognostica sul fumus e sull'utilità del vincolo per l'accertamento; gli elementi prodotti dalla difesa non erano idonei a escludere il fumus. La censura relativa al possibile parziale dissequestro non è stata dedotta in sede di riesame e pertanto non valutabile in Cassazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale contestata relativa alla detenzione/commerce di sostanze stupefacenti; la sua applicazione richiede la verifica dell'efficacia drogante della sostanza sequestrata.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro probatorio; richiede l'esistenza del fumus del reato e l'utilità del vincolo per le indagini, valutati in termini sommari dal giudice del riesame.

  • art. 18 d.l. n. 48 del 2025 (convertito dalla l. 9 giugno 2025 n. 80)

    lett. a) e b.; introduzione del comma 3-bis nell'art. 1 della l. n. 242/2016

    Ha espressamente escluso l'applicazione della legge n.242/2016 ad alcune fattispecie di trattamento/commercializzazione delle infiorescenze di canapa e introdotto limiti alla commercializzazione; tuttavia non elimina la necessità di accertare, in concreto, l'efficacia drogante mediante esami chimico-tossicologici quando è contestato il reato ex art.73 DPR 309/1990.

  • legge n. 242 del 2016

    art. 1 (comma 3-bis richiamato)

    Disciplina iniziale sulla canapa legale; l'intervento normativo successivo (art. 18 d.l. 48/2025) ne delimita l'ambito, ma il sequestro rimane strumento per accertare caratteristiche della sostanza.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivazione di legittimità richiamata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la valutazione del riesame è corretta e non viziata sotto il profilo invocato.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    S.U. n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)

    Principio di offensività: per escludere la rilevanza penale di prodotti derivati da canapa è necessario il concreto accertamento dell'assenza di efficacia drogante (percentuale di THC); principio richiamato e applicato dalla Corte nell'analisi del sequestro probatorio.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo anche quando l'efficacia drogante della sostanza non è previamente accertata, purché finalizzato a eseguire gli accertamenti chimico-tossicologici necessari a verificare la percentuale di THC.
  • Il giudice del riesame effettua una valutazione sommaria e prognostica sul fumus del reato e sull'utilità del sequestro; non può sostituirsi al giudizio di merito.
  • L'intervento normativo che limita o vieta la commercializzazione di infiorescenze di canapa non esclude di per sé la necessità dell'accertamento concreto dell'effetto drogante quando è contestato il reato ex art.73 DPR 309/1990.
  • Documentazione fornita dalla difesa che non sia supportata da accertamenti obiettivi e contraddittori non è idonea, di regola, a impedire il sequestro finalizzato a verifiche tecniche.
  • Richieste di parziale dissequestro o altre misure cautelari reali devono essere sollevate e motivatamente dedotte in sede di riesame; dedurle per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale correlate non sospende automaticamente l'adozione o il mantenimento di misure cautelari reali finalizzate all'accertamento tecnico.

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