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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06065/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare per Euro 261.140,00, affermando che il proprio compenso per prestazioni professionali svolte in relazione alla procedura di concordato preventivo e nella fase precedente fosse stato oggetto di un accordo con la società poi fallita, oppure comunque risultasse da una ricognizione di debito opponibile alla massa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo: da un lato aveva ritenuto che la corrispondenza del 10.1.2008 non fosse una proposta contrattuale ma una mera nota di compensi unilateralmente determinati, sicché la risposta della società non integrava accettazione; dall'altro aveva qualificato la nota del 18.1.2008 come riconoscimento di debito non opponibile alla curatela; infine aveva ritenuto corretta la quantificazione del compenso secondo le tariffe vigenti. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sull'interpretazione negoziale, sostenendo che vi fosse un valido accordo sul compenso; 2) violazione delle norme sulla ricognizione di debito e sull'accertamento del passivo, sostenendo che il riconoscimento di debito fosse opponibile alla massa e che gravasse sulla curatela la prova dell'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale; 3) violazione delle norme sul calcolo del compenso, lamentando che il tribunale avesse escluso dal passivo rilevante anche debiti assistiti da garanzie e fideiussioni; 4) nullità del decreto per asserita mancanza di motivazione sulla liquidazione del compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, infondato il quarto, e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente a tale profilo e ha rinviato al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame sulla opponibilità della ricognizione di debito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa, con conseguente presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e onere del curatore di provarne l'inesistenza o invalidità.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo; la Corte considera la questione dell'opponibilità della ricognizione di debito come rientrante nel thema decidendum dell'opposizione

  • art. 99 L.F.

    richiamato quale disciplina del procedimento di opposizione e delle censure sulla motivazione e sulla liquidazione del credito

  • art. 93 L.F.

    richiamato insieme agli artt. 98 e 99 L.F. in tema di domanda di ammissione al passivo

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per la ricognizione di debito e per la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quanto al riparto dell'onere della prova; in tema di ricognizione di debito l'onere di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale grava sul curatore

  • art. 3735 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla ricognizione di debito, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per affermare che l'anteriorità della scrittura alla procedura concorsuale deve risultare dalla certezza della data

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla conclusione del contratto

  • art. 1324 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'applicazione delle regole contrattuali agli atti unilaterali compatibili

  • art. 1326 c.c.

    richiamato in tema di conclusione del contratto mediante proposta e accettazione

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione al contenuto dell'accordo e alla determinabilità dell'oggetto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per i canoni di interpretazione contrattuale

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in relazione alla determinazione del compenso del professionista

  • art. 1944 c.c.

    richiamato nel motivo relativo ai criteri di calcolo e alle garanzie riferibili al credito

  • artt. 43 e 44 dPR 10.10.1994

    richiamati nel motivo relativo alla determinazione del compenso a percentuale, senza specifica ulteriore elaborazione nel testo

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate nel procedimento in cassazione

Massime di principio

  • La ricognizione di debito munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori: essa fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, salvo che il curatore provi la sua inesistenza o invalidità.
  • Ai fini dell'opponibilità alla procedura concorsuale di una scrittura contenente ricognizione di debito, è decisiva l'anteriorità certa del documento rispetto al fallimento; tale anteriorità deve risultare secondo i criteri dell'art. 2704 c.c.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibile se si limita a proporre un'interpretazione alternativa degli atti, senza indicare in modo specifico quali regole legali di interpretazione siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • L'accertamento dell'avvenuta conclusione o meno di un contratto costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve verificare correttamente la base di calcolo del credito professionale e la relativa motivazione; tuttavia una doglianza generica sulla quantificazione, priva di specifiche contestazioni sui criteri adottati, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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