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Sentenza

Sentenza n. 5032/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento diretto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, ha contestato la mancata convocazione da parte dell’Amministrazione diplomatica per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto presso la sede diplomatica per il 12 novembre 2025. Tale attività ha realizzato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere una volta attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa fatta valere, anche se non comporta ancora l’adozione del provvedimento finale.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e, se era questa la specifica pretesa azionata contro il silenzio, determina il pieno soddisfacimento della domanda processuale.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude necessariamente la restituzione del contributo unificato, che può essere posta a carico dell’Amministrazione anche in caso di compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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