Cassazione Civile, Ordinanza n. 35131/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi alla gestione separata per alcune annualità. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del contribuente, ritenendo prescritte le somme relative al 2011 e non prescritte quelle del 2010, escludendo inoltre che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, e affermando che l'ente non avesse provato il carattere non occasionale dell'attività svolta. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla gestione separata sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente collegato l'esenzione contributiva alla percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro nonostante l'attività fosse non occasionale; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR dovesse valere come occultamento del debito e quindi sospendere il termine prescrizionale. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta la compensazione delle spese in appello e il raddoppio del contributo unificato, assumendo l'assenza di soccombenza, in particolare perché il differimento dei termini disposto dai DPCM non sarebbe stato rilevante.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'ente perché, in tema di gestione separata, l'obbligo contributivo si collega all'esercizio abituale dell'attività professionale e, quanto al profilo del reddito, la soglia di euro 5.000 rileva solo come indice da valutare unitamente agli altri elementi di fatto; nel caso concreto, la corte d'appello aveva correttamente fondato la decisione sulla mancata prova dell'abitualità dell'attività. Ha rigettato anche il secondo motivo dell'ente, escludendo che la sola mancata compilazione del quadro RR determini automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo e dunque la sospensione della prescrizione. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la compensazione delle spese era giustificata perché almeno per una annualità il contribuente era risultato soccombente, in ragione della rilevanza del differimento del termine di pagamento disposto dai DPCM; la stessa soccombenza parziale giustificava anche il raddoppio del contributo unificato. Le spese di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 335/1995
La gestione separata è dovuta per i redditi derivanti da attività professionale abituale, ancorché non esclusiva; la soglia reddituale non sostituisce l'accertamento dell'abitualità, ma può essere solo un indice valutativo.
art. 31 L. 335/1995
Richiamato nel motivo del ricorso principale quale norma collegata alla disciplina contributiva invocata dall'ente.
art. 18 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato nel motivo del ricorso principale in relazione alla disciplina dei contributi e della gestione separata.
art. 21, comma 8, L. 247/2010
Richiamato nel motivo del ricorso principale come parte del quadro normativo sulla contribuzione dei professionisti.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
La soglia di euro 5.000 è indice rilevante ai fini dell'obbligo contributivo, ma non produce un automatismo decisorio sull'esistenza dell'abitualità dell'attività.
art. 2935 c.c.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione dei contributi, in combinato con le norme sulla sospensione.
art. 2941 c.c.
La sospensione della prescrizione non può essere desunta automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR; occorre un vero occultamento doloso del debito.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese è stata ritenuta corretta in presenza di soccombenza almeno parziale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese in appello è stata ritenuta legittima in ragione della soccombenza reciproca o comunque parziale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato è stato ritenuto dovuto in presenza di soccombenza, anche solo parziale, di entrambe le parti.
Massime di principio
- In materia di contribuzione alla gestione separata, l'obbligo di iscrizione e contribuzione dipende dall'esercizio abituale dell'attività professionale; la percezione di un reddito inferiore alla soglia prevista non esclude di per sé l'obbligo, ma costituisce soltanto un indizio da valutare insieme ad altri elementi fattuali.
- L'abitualità dell'attività professionale va accertata in concreto, sulla base di elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; non può essere desunta ex post solo dall'ammontare del reddito prodotto.
- Non esiste un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: ai fini della sospensione della prescrizione occorre un accertamento effettivo dell'occultamento, non la mera omissione dichiarativa.
- La regolazione delle spese processuali e il raddoppio del contributo unificato possono essere giustificati anche da una soccombenza solo parziale, quando una delle parti risulti comunque soccombente per una o più annualità o capi della decisione.
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