Cassazione Penale, Ordinanza n. 31492/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha censurato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la decisione di merito avrebbe trascurato la sua consegna agli organi di polizia; la Corte ha però rilevato che tale elemento era già stato valorizzato attraverso il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di recidiva, ma la Corte di appello lo aveva motivato richiamando le plurime ricadute nel delitto e la persistente intensità della carica delinquenziale dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e ripetitivi rispetto alle deduzioni già confutate in appello, dichiarando il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La spontanea consegna dell'imputato agli organi di polizia è stata considerata circostanza già valorizzata mediante il riconoscimento dell'attenuante prevista dal quarto comma della norma.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che ripropone in cassazione una censura già specificamente esaminata e confutata in appello, senza indicare elementi nuovi o decisivi, è inammissibile per difetto di specificità e per natura meramente riproduttiva.
- La richiesta di circostanze attenuanti generiche non può fondarsi su un elemento già considerato dal giudice di merito e valorizzato attraverso un'attenuante specifica, poiché in tal caso non residua un autonomo profilo decisivo da apprezzare.
- Il giudizio di recidiva è legittimamente motivato quando il giudice richiami plurimi precedenti e la persistente inclinazione a delinquere, quali elementi idonei a giustificare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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