Sentenza n. 1551/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di rigetto della richiesta di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo ai sensi dell’art. 1369 d.lgs. n. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell’art. 1369 d.lgs. n. 66/2010, volta a ottenere la cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo. Prima della decisione, con memoria depositata il 12 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità esaminati nel merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice non possa decidere nel merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, dovendo conformarsi alla disponibilità dell’azione manifestata dalla parte. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione e dell’assetto degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 1369 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è indicata quale base normativa della richiesta amministrativa di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma ulteriore rispetto alla pronuncia in rito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere il merito né sostituirsi alla valutazione della parte.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può rinunciare alla decisione mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, salvo repliche o diverse richieste processuali idonee a impedire tale esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1702/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1703/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1704/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1756/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1757/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1758/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →