Cassazione Penale, Sentenza n. 13208/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la prescrizione del reato prima della sentenza d'appello e la violazione dell'art. 157 c.p., nonché contestando il conteggio e la sussistenza della recidiva, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe svolto un adeguato vaglio sui presupposti per applicarla
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della recidiva non fosse devoluta al giudice di legittimità perché in sede di appello la parte aveva contestato soltanto l'eccessività dell'aumento per continuazione e non l'applicabilità della recidiva; pertanto non poteva essere sollevata in cassazione. Inoltre il motivo riguardava esclusivamente il capo A dell'imputazione (furto aggravato in abitazione) e non il capo B, sicché eventuale prescrizione del capo B non può essere rilevata d'ufficio in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Il ricorrente ha evocato la violazione di tale norma (prescrizione), ma la Corte non ha proceduto a un esame sostanziale della norma in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per questioni di devoluzione e di mancata tempestiva deduzione in sede di appello
art. 129 c.p.p.
Riferimento alla regola che consente la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte richiama la giurisprudenza che limita la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione quando il ricorso è inammissibile e la questione non era stata validamente dedotta in appello
art. 609, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata nel contesto della possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato: la Corte afferma che tale potere è condizionato dall'esistenza di una valida impugnazione e non opera quando il ricorso è inammissibile e la questione non era stata sollevata nei gradi precedenti
art. 616 c.p.p.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. unite n. 12602/2015 e altre pronunce richiamate)
La Corte si è richiamata a consolidata giurisprudenza che stabilisce i limiti del sindacato di legittimità quando il motivo non è stato dedotto in appello: l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la rilevazione d'ufficio di alcune questioni, e sottolinea che l'art. 129 c.p.p. non prevale automaticamente sulle regole di ammissibilità
Massime di principio
- In cassazione possono essere esaminati solo i vizi tempestivamente dedotti nei gradi di impugnazione precedenti; questioni non sollevate in appello possono risultare inammissibili in cassazione
- La prescrizione, se non eccepita o rilevata in modo valido nei gradi precedenti, difficilmente può essere accolta d'ufficio dalla Corte di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile
- Se si intende contestare la recidiva o il suo computo, la parte deve sollevare e motivare specificamente tale questione già in appello, altrimenti perde la possibilità di farla valere in cassazione
- Ogni capo d'imputazione va valutato distintamente: contestazioni relative a un capo non automaticamente estendono i loro effetti ad altri capi se non espressamente dedotte
- La condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità è prevista dall'art. 616 c.p.p.; la sussistenza di ragioni di esonero va provata dal ricorrente
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