Sentenza del 18/01/2022 n. 1325 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento (IRES, IRAP per la società e IRPEF/IRAP per i soci) relativi agli anni 2004-2006. L'Agenzia contestava la contabilizzazione dei beni in leasing: la società aveva adottato il metodo di ammortamento finanziario (IAS 17) inserendo i beni nello stato patrimoniale e rilevando sia ammortamenti sia interessi, invece del metodo 'patrimoniale' ritenuto obbligatorio dall'art. 109 TUIR (D.P.R. n. 917/1986). I contribuenti deducevano, tra l'altro, la violazione del contraddittorio preventivo (art. 12 L. n. 212/2000) e sostenevano la possibilità di utilizzare il metodo finanziario anche prima della riforma (D.Lgs. n. 38/2005), nonché l'applicabilità retroattiva per gli esercizi 2004-2005.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione agevolata (adesione ai termini di definizione e pagamenti) e della rinuncia agli atti manifestata dai contribuenti. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla questione contabile inerente la corretta modalità di ammortamento dei beni in leasing. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. Non è stato imposto il pagamento del doppio contributo unificato nella specie.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4 (TUIR)
La norma è stata richiamata quale testo che, prima delle modifiche, prescriveva il metodo 'patrimoniale' per i beni in leasing; la questione sulla legittimità dell'uso del metodo finanziario non è stata risolta dalla Corte di legittimità in questa decisione (procedurale).
D.Lgs. n. 38 del 2005
Riferimento alla riforma che ha introdotto l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e la possibilità di contabilizzazione finanziaria del leasing; i ricorrenti invocavano tale disciplina e la sua applicazione, ma la Corte non ha deciso sul merito.
Regolamento n. 2238/2004 e Regolamento n. 2236/2004 (IAS 17)
Principio contabile internazionale richiamato per giustificare il metodo finanziario di contabilizzazione del leasing; evocato dai ricorrenti come criterio di rappresentazione veritiera e corretta.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (definizione agevolata)
Norma che disciplina la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la presentazione dell'istanza e i pagamenti hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, portando all'inammissibilità.
L. n. 225 del 2016 (conversione D.L. n. 193/2016)
Riferimento alla legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata utilizzata dai ricorrenti per estinguere le pendenze.
L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-139
Ius superveniens che la Corte ha disposto di tenere in considerazione nella trattazione del ricorso (riferimento processuale per eventuali effetti sopravvenuti).
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
Norma sul contraddittorio preventivo invocata dai ricorrenti; la Corte non ha però pronunciato in merito al rilievo sostanziale perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Codice di procedura civile, art. 372
Richiamato in relazione alla notifica della documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata (prova della consegna).
Codice di procedura civile, art. 390, ultima comma
Stabilisce i requisiti formali per la validità dell'atto di rinuncia al ricorso in Cassazione; la mancata osservanza (notifica alle parti costituite o visto degli avvocati) determina che l'atto non estingue il processo ma può comunque indicare la mancanza di interesse e quindi l'inammissibilità.
Codice civile, art. 2435-bis
Norma sulle dimensioni che consentono il bilancio in forma abbreviata; era invocata per sostenere che la società non poteva applicare il metodo finanziario, ma la questione non è stata definitivamente decisa.
Codice civile, art. 2423
Principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio citato dai ricorrenti come argomento a favore dell'uso del metodo finanziario.
Disposizioni costituzionali e Carta dei Diritti Fondamentali (artt. 3, 24, 97 Cost.; art. 41 Carta UE)
Citate dai ricorrenti per questioni di garanzie procedurali e principi generali; la Corte non si è pronunciata sul merito di tali doglianze nella decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata e il pagamento delle somme iscritte a ruolo possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione: verificare sempre se esistono atti di definizione o pagamenti sopravvenuti prima di proseguire il giudizio.
- La rinuncia agli atti in Cassazione deve rispettare i requisiti formali di notifica previsti dall'art. 390 c.p.c.; se non notificata correttamente, la rinuncia non estingue automaticamente il processo ma può comunque essere causa di inammissibilità per mancanza di interesse.
- Quando il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, è frequente la compensazione integrale delle spese tra le parti; inoltre, in tali ipotesi non è automatico l'obbligo del cosiddetto 'doppio contributo unificato'.
- La questione tecnica sulla corretta contabilizzazione del leasing (metodo finanziario IAS 17 vs metodo patrimoniale TUIR) non è stata risolta da questa pronuncia: in caso di contenzioso sostanziale, è necessario approfondire l'applicabilità delle modifiche normative (D.Lgs. n. 38/2005 e successive) e l'incidenza delle regole civilistiche sul formato di bilancio (es. bilancio in forma abbreviata).
- Prima di intraprendere impugnazioni di merito, valutare la presenza di regolazioni sopravvenute (leggi, definizioni agevolate, pagamenti) e curare la corretta documentazione e notifiche processuali per non vanificare il ricorso per motivi procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 5 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 gen 2022Sentenza del 18/01/2022 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →