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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento (IRES, IRAP per la società e IRPEF/IRAP per i soci) relativi agli anni 2004-2006. L'Agenzia contestava la contabilizzazione dei beni in leasing: la società aveva adottato il metodo di ammortamento finanziario (IAS 17) inserendo i beni nello stato patrimoniale e rilevando sia ammortamenti sia interessi, invece del metodo 'patrimoniale' ritenuto obbligatorio dall'art. 109 TUIR (D.P.R. n. 917/1986). I contribuenti deducevano, tra l'altro, la violazione del contraddittorio preventivo (art. 12 L. n. 212/2000) e sostenevano la possibilità di utilizzare il metodo finanziario anche prima della riforma (D.Lgs. n. 38/2005), nonché l'applicabilità retroattiva per gli esercizi 2004-2005.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione agevolata (adesione ai termini di definizione e pagamenti) e della rinuncia agli atti manifestata dai contribuenti. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla questione contabile inerente la corretta modalità di ammortamento dei beni in leasing. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. Non è stato imposto il pagamento del doppio contributo unificato nella specie.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4 (TUIR)

    La norma è stata richiamata quale testo che, prima delle modifiche, prescriveva il metodo 'patrimoniale' per i beni in leasing; la questione sulla legittimità dell'uso del metodo finanziario non è stata risolta dalla Corte di legittimità in questa decisione (procedurale).

  • D.Lgs. n. 38 del 2005

    Riferimento alla riforma che ha introdotto l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e la possibilità di contabilizzazione finanziaria del leasing; i ricorrenti invocavano tale disciplina e la sua applicazione, ma la Corte non ha deciso sul merito.

  • Regolamento n. 2238/2004 e Regolamento n. 2236/2004 (IAS 17)

    Principio contabile internazionale richiamato per giustificare il metodo finanziario di contabilizzazione del leasing; evocato dai ricorrenti come criterio di rappresentazione veritiera e corretta.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (definizione agevolata)

    Norma che disciplina la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la presentazione dell'istanza e i pagamenti hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, portando all'inammissibilità.

  • L. n. 225 del 2016 (conversione D.L. n. 193/2016)

    Riferimento alla legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata utilizzata dai ricorrenti per estinguere le pendenze.

  • L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-139

    Ius superveniens che la Corte ha disposto di tenere in considerazione nella trattazione del ricorso (riferimento processuale per eventuali effetti sopravvenuti).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Norma sul contraddittorio preventivo invocata dai ricorrenti; la Corte non ha però pronunciato in merito al rilievo sostanziale perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Richiamato in relazione alla notifica della documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata (prova della consegna).

  • Codice di procedura civile, art. 390, ultima comma

    Stabilisce i requisiti formali per la validità dell'atto di rinuncia al ricorso in Cassazione; la mancata osservanza (notifica alle parti costituite o visto degli avvocati) determina che l'atto non estingue il processo ma può comunque indicare la mancanza di interesse e quindi l'inammissibilità.

  • Codice civile, art. 2435-bis

    Norma sulle dimensioni che consentono il bilancio in forma abbreviata; era invocata per sostenere che la società non poteva applicare il metodo finanziario, ma la questione non è stata definitivamente decisa.

  • Codice civile, art. 2423

    Principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio citato dai ricorrenti come argomento a favore dell'uso del metodo finanziario.

  • Disposizioni costituzionali e Carta dei Diritti Fondamentali (artt. 3, 24, 97 Cost.; art. 41 Carta UE)

    Citate dai ricorrenti per questioni di garanzie procedurali e principi generali; la Corte non si è pronunciata sul merito di tali doglianze nella decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La definizione agevolata e il pagamento delle somme iscritte a ruolo possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione: verificare sempre se esistono atti di definizione o pagamenti sopravvenuti prima di proseguire il giudizio.
  • La rinuncia agli atti in Cassazione deve rispettare i requisiti formali di notifica previsti dall'art. 390 c.p.c.; se non notificata correttamente, la rinuncia non estingue automaticamente il processo ma può comunque essere causa di inammissibilità per mancanza di interesse.
  • Quando il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, è frequente la compensazione integrale delle spese tra le parti; inoltre, in tali ipotesi non è automatico l'obbligo del cosiddetto 'doppio contributo unificato'.
  • La questione tecnica sulla corretta contabilizzazione del leasing (metodo finanziario IAS 17 vs metodo patrimoniale TUIR) non è stata risolta da questa pronuncia: in caso di contenzioso sostanziale, è necessario approfondire l'applicabilità delle modifiche normative (D.Lgs. n. 38/2005 e successive) e l'incidenza delle regole civilistiche sul formato di bilancio (es. bilancio in forma abbreviata).
  • Prima di intraprendere impugnazioni di merito, valutare la presenza di regolazioni sopravvenute (leggi, definizioni agevolate, pagamenti) e curare la corretta documentazione e notifiche processuali per non vanificare il ricorso per motivi procedurali.

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