Cassazione Penale, Sentenza n. 21952/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la revocazione della confisca preventiva di immobili (palazzina in Arenella, terreno e altri immobili a Palermo) disposta con decreto del Tribunale di Palermo del 6/4/2018 e confermata in appello il 17/4/2023. L'istante sosteneva l'esistenza di un "novum": documenti comprovanti che gli acquisti degli immobili erano avvenuti in periodi non ricompresi nell'intervallo temporale in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso. Si deduceva inoltre un errore di identificazione/confusione con altro omonimo (Giuseppe/Giovanni Ingrassia) che avrebbe indotto un indebito ampliamento del periodo di pericolosità e quindi l'illegittimità della confisca. Si è invocata la violazione di legge (art. 28 d.lgs. 159/2011) e si è contestata anche una presunta omissione della Corte di Cassazione (sent. 17519/2024) per errore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la revocazione della misura di prevenzione (confisca) è ammessa solo se fondata su prova "novissima" secondo i parametri dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 (comma 1) e la giurisprudenza consolidata: prova sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dall'istante non costituiscono un novum in quanto avrebbero potuto e dovuto essere allegati già in sede di appello ovvero nel ricorso per cassazione; l'onere probatorio sulla tempestiva e specifica allegazione gravava sul proposto. Ogni censura relativa a errori in procedendo o in iudicando (compresa la confusione con altro omonimo) è stata considerata inconducente ai fini della revocazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 c.p.p. (trattazione del ricorso per cassazione)
Indica la procedura di trattazione del ricorso per cassazione; richiamato per la modalità di esame del ricorso
art. 606 lett. b e c cod. proc. pen.
art. 606, lett. b) e c) c.p.p. (motivi di cassazione: violazione di norme sul procedimento e vizio di motivazione)
Il ricorrente invocava violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o inconcludenti nel quadro della revocazione
art. 28 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
art. 28, comma 1, d.lgs. 159/2011
Stabilisce le ipotesi e le condizioni per la revocazione delle misure di prevenzione; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la revocazione richiede un "novum" (prova sopravvenuta o scoperta incolpevolmente dopo la conclusione del procedimento) salvo casi particolari (es. falsità o illiceità della documentazione)
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammenda per ricorso inammissibile)
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di applicare ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese processuali e 3.000 euro
Sentenza Sez. Un. n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la prova nuova in materia di confisca di prevenzione può essere sia sopravvenuta sia preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitiva; la Corte ha applicato questo principio per escludere che il materiale prodotto dal ricorrente costituisse novum
Sez. 6, n. 3933 del 08/01/2026 (D'Onghia)
Richiama il limite della revocazione quale rimedio straordinario: senza novum la revocazione non può sostituirsi a un'impugnazione tardiva; usata per escludere la trasformazione della revocazione in impugnazione ordinaria
Sentenza n. 17519/2024
Sentenza del procedimento di prevenzione menzionata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che eventuali errori relativi alla perimetrazione del periodo di pericolosità dovevano essere affrontati tempestivamente e documentati specificamente, non mediante istanza di revocazione priva di novità idonea
Massime di principio
- La revocazione delle misure di prevenzione (compresa la confisca preventiva) è ammessa soltanto se fondata su un vero "novum": prova sopravvenuta o prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività del provvedimento, salvo i casi di falsità o illiceità espressamente previsti
- Errori in procedendo o in iudicando, o lamentele di confusione tra soggetti omonimi, non costituiscono automaticamente motivo idoneo per la revocazione se non accompagnati da una prova nuova che non fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza nel corso del procedimento di prevenzione
- L'onere di allegazione e prova della novità e della concreta incidenza della stessa sul provvedimento gravante sugli immobili grava sul proponente la revocazione; tali elementi devono essere prodotti tempestivamente (in primo grado, in appello o in cassazione) se erano conoscibili
- La revocazione non può essere usata come impugnazione tardiva: se la prova poteva essere acquisita anteriormente, il rimedio corretto è l'impugnazione nei termini ordinari, non la revocazione straordinaria
- In caso di ricorso per cassazione infondato o manifestamente inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.), dunque valutare il rischio di sanzioni quando si propone istanza priva di supporto probatorio nuovo
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