Cassazione Penale, Sentenza n. 32867/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, davanti alla Corte di Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato inammissibili le richieste di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 26/01/2022. INNOLIVING contestava l'inammissibilità nonostante la restituzione della merce fosse stata accompagnata da un impegno futuro ("purchè sia rimossa la bandiera italiana dal logo figurativo degli articoli a venire della INNOLIVING che saranno fabbricati all'estero"), sostenendo che tale clausola aveva creato incertezza nei rapporti commerciali e quindi interesse al gravame; BISCI deduceva invece interesse personale a ottenere la rimozione del provvedimento anche indipendentemente dalla restituzione, per evitare che l'oggetto sequestrato entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'interesse ad impugnare il riesame del sequestro probatorio richiede la persistenza dell'effetto ablativo: con la restituzione integrale del materiale è venuto meno l'interesse; la condizione o l'impegno futuro indicato nel decreto (rimozione della "bandiera italiana" per produzioni future) è irrilevante perché riguarda un impegno generico e futuro; l'eccezione sul sequestro informatico non è fondata in assenza di elementi univoci che dimostrino la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni. Anche la questione sollevata da BISCI è stata respinta: il ricorso dell'indagato volto a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'acquisizione probatoria è inammissibile quando il bene è già stato restituito, e il rimedio per valutare la utilizzabilità della prova spetta al giudice del merito. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo (giurisprudenza consolidata)
Individua la necessaria correlazione tra interesse ad impugnare e persistenza dell'effetto ablativo del sequestro; al venir meno dell'effetto ablativo va dichiarata l'inammissibilità del gravame.
Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella
Sul sequestro di supporti informatici: il ricorso è inammissibile se non è dedotta, con elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni; il mero interesse alla pronuncia sulla legittimità non basta.
Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya
Riferimento al minoritario indirizzo che riconosce interesse dell'indagato volto ad evitare che il bene entri nel panorama probatorio; la Corte lo ritiene comunque non prevalente.
Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali
Conferma l'inammissibilità del ricorso avverso sequestro probatorio già restituito quando il ricorrente mira solo a una pronuncia sulla legittimità dell'operato e sulla futura utilizzazione come prova.
Sez. 6, n. 18969 del 09/02/2022, Caponeri
Ribadisce il principio secondo cui la procedura di riesame è finalizzata a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della indisponibilità del bene e non a giudicare l'utilizzabilità della prova, che compete al giudice del processo.
Massime di principio
- L'interesse a proporre il riesame contro un sequestro probatorio richiede la persistenza dell'effetto ablativo: se il bene è stato integralmente restituito, il riesame è generalmente inammissibile.
- Una restituzione sottoposta a impegni futuri o condizioni generiche (per produzioni future) non preserva automaticamente l'interesse al gravame; rileva la disponibilità effettiva del bene al momento dell'impugnazione.
- Nei sequestri informatici, l'interesse residuo sussiste solo se è provata con elementi concreti la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità esclusiva dei dati (ad es. perdita di accesso a informazioni essenziali); il generico interesse alla pronuncia non basta.
- La valutazione sulla legittimità dell'acquisizione e sull'utilizzabilità della prova appartiene al giudice del merito; il riesame serve a rimuovere il vincolo di indisponibilità del bene, non a sindacare l'intero procedimento probatorio.
- Se il bene appartiene a terzi o è già stato restituito a terzi, il ricorso dell'indagato è in genere inammissibile: non si riconosce interesse consistente nella mera elisione probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32834/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32835/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32836/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32839/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32840/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →