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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45581/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso". Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" e alle esigenze cautelari, lamentando carenza di specificazione della sua modalità di concorso, la natura "privata" della vicenda (non riferibile ad affari di cosca), la risalenza temporale della condotta e il ruolo minimamente rilevante attribuitogli dalla giustizia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga una piattaforma indiziaria adeguata: riprese video mostravano il ricorrente mentre riceveva dalla compagna una busta con il proiettile e partecipava al trasferimento dello stesso verso l'esercizio commerciale, dimostrando il concorso materiale nel piano criminoso. Quanto all'aggravante del "metodo mafioso", la Corte ha confermato che l'invio di un proiettile è atto idoneo a evocare la particolare coartazione psicologica propria del "metodo mafioso", indipendentemente dall'appartenenza a una cosca. Sui profili cautelari la Corte ha ricordato la rilevanza della presunzione relativa di esigenze cautelari per i delitti aggravati dall'art. 416-bis, anche nelle ipotesi tentate; il GIP ha adottato una misura attenuata rispetto al carcere ma ha sufficientemente motivato il rischio di ritorsioni e di inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante denominata "metodo mafioso" non richiede che l'autore appartenga a una cosca, ma che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso; atti come l'invio di un proiettile sono idonei a integrare tale aggravante poiché generano la particolare coartazione psicologica protetta dalla norma.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis si applica anche alle ipotesi tentate; ciò giustifica la necessità di misure cautelari se sussistono rischi concreti quali ritorsioni o inquinamento probatorio.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamata quale norma procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; rilevante ai fini del rispetto delle forme processuali nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la sussistenza dei gravi indizi in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e non generiche: la mera deduzione di genericità è inammissibile.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" si valuta sulle modalità della condotta e sull'idoneità oggettiva a suscitare la particolare coartazione psicologica; atti intimidatori gravi (es. invio di proiettili) possono integrare l'aggravante anche in assenza di appartenenza a strutture mafiose.
  • Nelle ipotesi di delitti tentati aggravati dall'art. 416-bis opera la presunzione relativa delle esigenze cautelari prevista dall'art. 51 c.p.p., rendendo più agevole l'applicazione di misure cautelari quando sussistono rischi concreti di ritorsione o inquinamento probatorio.
  • La temporalità remota della condotta e il ruolo minimale dell'indagato possono essere argomenti di difesa valutabili dal giudice, ma non sono automaticamente determinanti per escludere esigenze cautelari se sussistono elementi concreti di pericolo.
  • In sede di impugnazione è importante riferirsi puntualmente agli elementi probatori (es. filmati, atti materiali) che dimostrano il concorso nella condotta; argomentazioni vaghe sul movente o sulla natura "privata" della vicenda difficilmente prevalgono.

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