Sentenza n. 816/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento della comunicazione del Comune di San Felice Circeo, recante l’ordine di sospensione dei lavori edili di cui alla SCIA n. 7131 del 27 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale del 5 marzo 2026 recante la sospensione dei lavori edilizi oggetto della SCIA n. 7131 del 27 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della SCIA relativa a lavori edilizi su una particella acquistata nel 2014 nell'ambito di una procedura esecutiva, sostenendo che il decreto di assegnazione qualificasse il bene come appartenente al patrimonio disponibile comunale e quindi liberamente commerciabile. Ha dedotto di non essere stato parte del giudizio definito dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici n. 24/2025, che aveva accertato l'appartenenza della particella alla proprietà collettiva dei naturali del Comune, dichiarato la nullità degli atti traslativi e disposto la reintegrazione del bene, e ha lamentato l'omessa valutazione del conflitto tra tale pronuncia e la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 60/2001. La Regione Lazio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la propria estraneità alla controversia. Il Comune ha sostenuto che la sentenza del 2001 riguardasse terreni diversi e che la pronuncia sugli usi civici riguardasse proprio la particella del ricorrente, accertandone retroattivamente l'inalienabilità e l'inidoneità a essere assoggettata a esecuzione forzata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Lazio per difetto di legittimazione passiva, poiché la controversia riguardava esclusivamente un provvedimento comunale e non implicava l'esercizio di poteri regionali. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, rilevando che il giudizio non richiedeva un nuovo accertamento della qualitas soli, già compiuto dal Commissario per gli usi civici, ma soltanto la valutazione degli effetti di tale accertamento sulla legittimità della sospensione della SCIA. Nel merito ha respinto il ricorso. La sentenza della Corte d'Appello del 2001 riguardava terreni diversi, mentre la sentenza del Commissario n. 24/2025 riguardava la medesima particella e aveva efficacia retroattiva, dichiarandone l'appartenenza alla proprietà collettiva, la nullità degli atti di alienazione e la reintegrazione in favore del Comune. I beni collettivi sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili; gli usi civici seguono il fondo nei successivi trasferimenti e sono opponibili anche all'acquirente o assegnatario che non ne abbia avuto menzione nel titolo. La particella non poteva quindi essere pignorata o trasferita mediante esecuzione forzata prima della sdemanializzazione, che non risultava intervenuta. Il ricorrente, inoltre, aveva già presentato un'istanza di affrancazione, dimostrando la conoscenza dell'esistenza dell'uso civico. Il Comune ha pertanto correttamente ritenuto impossibili gli interventi edilizi sul fondo e sul fabbricato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre oneri di legge, in favore del Comune e della Regione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ricorrendo l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria.
art. 3, commi 2 e 3, l. 168/2017
il regime giuridico…resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale
La disciplina dei beni collettivi comporta l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'inusucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del demanio civico.
art. 3 l. 168/2017
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento del regime pubblicistico delle proprietà collettive e della loro non commerciabilità.
art. 3, comma 2, l. 168/2017
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato in relazione alla natura dei beni collettivi quali patrimonio antico dell'ente collettivo.
art. 3, comma 3, l. 168/2017
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato in relazione al regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e destinazione agro-silvo-pastorale.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo fondato su un accertamento della qualitas soli già compiuto dal giudice competente in materia di usi civici, senza procedere a un nuovo accertamento della titolarità o del regime del bene; la giurisdizione amministrativa riguarda in tal caso gli effetti amministrativi dell'accertamento presupposto.
- I beni appartenenti alla proprietà collettiva gravata da uso civico sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili e non possono essere oggetto di pignoramento o espropriazione forzata prima della sdemanializzazione.
- Gli usi civici, in quanto diritti reali di matrice pubblicistica inerenti al bene e assistiti dal diritto di seguito, seguono il fondo nei successivi trasferimenti e sono opponibili all'acquirente o assegnatario anche se non menzionati nel contratto o nel decreto di assegnazione.
- Una pronuncia del giudice competente in materia di usi civici che accerti retroattivamente l'appartenenza di una particella alla proprietà collettiva e la nullità degli atti traslativi costituisce valido presupposto per sospendere una SCIA edilizia relativa a interventi sul fondo e sulle opere ivi esistenti.
- La mancata partecipazione del titolare attuale al giudizio sugli usi civici non rende di per sé inopponibile l'accertamento del regime reale del bene, quando il vincolo è inerente al fondo e il terzo disponga degli strumenti processuali per far valere le proprie ragioni.
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