Cassazione Civile, Ordinanza n. 00330/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un originario creditore nei confronti di un fideiussore che, dopo aver prestato garanzia per le obbligazioni future del debitore principale e in presenza di un'esposizione debitoria di rilevante importo, aveva compiuto un atto di liberalità in favore dei figli trasferendo una parte significativa del patrimonio immobiliare. Il tribunale aveva accolto la domanda dichiarando l'inefficacia dell'atto; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il credito del creditore agente non fosse anteriore all'atto dispositivo (o comunque che la temporaneità rilevante fosse diversa), e quindi contestando la sussistenza del presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e censura sul raddoppio del contributo unificato, lamentando la condanna alle spese anche in favore di parti intervenute solo in appello e l'applicazione dell'ulteriore importo ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'azione revocatoria ordinaria richiede la sola esistenza del debito, non la sua esigibilità, e che, in caso di fideiussione per obbligazioni future, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della garanzia sono revocabili se pregiudizievoli per il creditore; per stabilire se l'atto sia anteriore o successivo al sorgere del credito occorre avere riguardo al momento della nascita del credito garantito. Poiché l'atto era a titolo gratuito, era sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, e la corte territoriale aveva correttamente valorizzato anche la conoscenza del pregiudizio da parte dei beneficiari, in quanto figli del disponente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la soccombenza era correttamente posta a carico del ricorrente anche nei confronti delle società intervenute in appello, con conseguente legittima condanna alle spese in loro favore; quanto al contributo unificato, la censura è stata considerata infondata e comunque inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone la sola esistenza del debito, non la sua concreta esigibilità; per il fideiussore, gli atti dispositivi successivi alla prestazione della fideiussione sono revocabili se compiuti in pregiudizio dei creditori, sulla base della consapevolezza di arrecare danno alle ragioni creditorie.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere poste a carico della parte soccombente anche in favore delle parti intervenute in appello, se queste risultano vittoriose.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 375 e 380 bis c.p.c.
La controversia è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto per la declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando esiste un debito, anche se non ancora esigibile; non è necessario che il credito sia già scaduto al momento dell'atto dispositivo.
- Nel caso di fideiussione prestata per obbligazioni future, la qualità di debitore rilevante ai fini revocatori sorge con la nascita del credito garantito, e gli atti di disposizione compiuti dopo la prestazione della garanzia sono valutati rispetto a tale momento.
- Per gli atti a titolo gratuito, ai fini della revocatoria basta la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie; non occorre la partecipazione soggettiva del terzo beneficiario oltre quanto richiesto dalla fattispecie.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e può comprendere anche le spese delle parti intervenute in appello, se risultate vittoriose nel grado.
- La censura sul raddoppio del contributo unificato è infondata quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti normativi per l'ulteriore importo.
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