Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21784/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, seguito da una cartella di pagamento emessa in esecuzione della pretesa tributaria come rideterminata nei giudizi precedenti. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che l’importo richiesto fosse stato calcolato in modo errato, perché l’ufficio non avrebbe considerato i versamenti in acconto IRPEF e IVA effettuati e, per l’IVA, non avrebbe applicato le relative aliquote. La C.T.P. accolse il ricorso e la C.T.R. confermò. L’Agenzia propose quindi ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello, deducendo errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avesse ritenuto erroneamente non considerati nella cartella i versamenti periodici IVA già effettuati dal contribuente, per euro 197.051,48, quando tale questione costituiva invece un punto controverso della causa. Rigettato il ricorso per revocazione dalla C.T.R., l’Agenzia ricorse per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e insistendo sull’ammissibilità e fondatezza della revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la stessa Agenzia, nella ricostruzione del processo, aveva riconosciuto che la contestazione del contribuente sulla cartella riguardava proprio il computo della pretesa tributaria rispetto ai versamenti medio tempore eseguiti; quindi la questione sui versamenti IVA era un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata. Ne conseguiva la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sicché correttamente la C.T.R. aveva respinto la revocazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

    L’errore di fatto revocatorio è escluso quando la questione asseritamente travisata costituisce un punto controverso della causa e non un fatto pacifico o incontestato erroneamente percepito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte nega la fondatezza della censura perché manca il presupposto dell’errore revocatorio denunciato a monte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la misura base del contributo unificato cui si collega l’eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione per errore di fatto è inammissibile quando l’asserito travisamento riguarda un fatto che era oggetto di discussione tra le parti e sul quale il giudice ha effettivamente pronunciato.
  • Non può configurarsi errore di fatto revocatorio se la questione dedotta dalla parte non è un dato pacifico, ma un tema controverso della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa sulla revocazione, la censura è infondata se mira a sovvertire la valutazione della Corte territoriale senza scalfire il presupposto decisivo dell’errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.