Cassazione Civile, Ordinanza n. 27887/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia trae origine da una successione familiare in cui uno dei coeredi aveva chiesto: accertamento della lesione di legittima derivante da testamento olografo; riduzione delle disposizioni testamentarie; accertamento della natura simulata di alcune vendite compiute in vita dal de cuius e loro riqualificazione come donazioni; collazione e divisione dell’asse ereditario; rendiconto dei beni goduti esclusivamente da alcuni coeredi. Nel corso del giudizio le parti avevano sottoscritto una transazione, con cui avevano inteso definire il contenzioso mediante reciproche attribuzioni patrimoniali e rinunce, prevedendo anche l’impegno ad abbandonare il giudizio e a curarne l’estinzione. Poiché la formalizzazione notarile non era seguita e la transazione non era stata eseguita, il coerede che l’aveva invocata aveva ottenuto in appello la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, soprattutto, la condanna generica di una coerede al risarcimento del danno per il mancato adempimento degli obblighi transattivi. La ricorrente, quale erede della convenuta condannata, ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) violazione degli artt. 1965 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, una volta riconosciuta l’efficacia della transazione nei confronti dell’attore, avrebbe dovuto ritenere cessata la materia del contendere anche tra tutti gli altri coeredi e non mantenere ferma la divisione disposta in primo grado tra i soli fratelli; 2) violazione degli stessi articoli per la contraddittoria conferma della divisione ereditaria nonostante la transazione avesse inteso definire globalmente i rapporti successori; 3) violazione degli artt. 729 e 1965 c.c. per l’erronea attribuzione dei beni in divisione senza sorteggio e senza escludere i beni oggetto di atti inter vivos; 4) violazione degli artt. 278 e 92 c.p.c. per la condanna generica al risarcimento e per le spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati, ritenendo che l’accordo transattivo, per il suo contenuto complessivo, avesse definito l’intera materia del contendere e reso priva di presupposti la divisione giudiziale fondata sulla precedente diversa composizione della comunione ereditaria. Ha invece rigettato il quarto motivo, affermando che la condanna generica al risarcimento è legittima anche in presenza del solo accertamento di condizioni di fatto potenzialmente dannose e che, conseguentemente, la regolazione delle spese su quel capo non era illegittima. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti della contestazione relativa alla permanenza della divisione tra i coeredi, cassando senza rinvio la sentenza d’appello in parte qua perché la transazione aveva superato la necessità di una decisione sulla divisione ereditaria; ha confermato la cessazione della materia del contendere nei rapporti definiti dall’accordo e ha lasciato ferma la possibilità per i coeredi di promuovere eventualmente una nuova divisione dei beni rimasti in comunione dopo l’attuazione della transazione. Ha rigettato il quarto motivo sul capo risarcitorio e sulle spese, osservando che la condanna generica ex art. 278 c.p.c. non richiede la prova certa del danno ma soltanto l’accertamento di una condotta potenzialmente pregiudizievole, qui ritenuta anche dolosa. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate integralmente tra i coeredi per la complessità della controversia e l’errore interpretativo del giudice di appello, mentre nei confronti della ricorrente le spese del giudizio di legittimità sono state poste a suo carico.
Norme richiamate
art. 1965 c.c.
La transazione, quando il suo contenuto evidenzi la volontà di definire complessivamente il contenzioso, può produrre effetti immediatamente preclusivi e rendere inutile la decisione sulle domande oggetto della lite, anche oltre il rapporto tra le sole parti che l'abbiano formalmente eseguita.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può attribuire o negare effetti in modo incoerente rispetto al contenuto dell'accordo transattivo e alle domande effettivamente devolute; una volta riconosciuta la funzione definitoria dell'accordo, non può essere mantenuta una decisione incompatibile sulla permanenza del thema decidendum.
art. 729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di assegnazione in divisione; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 278 c.p.c.
Per la condanna generica al risarcimento non occorre la prova certa del danno, essendo sufficiente l'accertamento di una situazione di fatto potenzialmente produttiva di effetti pregiudizievoli.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese non è illegittima se il capo risarcitorio è correttamente accolto; la soccombenza su quel punto giustifica la condanna alle spese.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza sul capo sul quale il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Quando le parti stipulano in corso di causa una transazione che, per testo e struttura, è diretta a chiudere integralmente il contenzioso, il giudice deve valorizzarne la portata sostanziale definitoria e non può mantenere ferma una decisione di divisione o di merito fondata su un assetto ormai superato dall'accordo.
- La cessazione della materia del contendere può investire l'intero giudizio anche se l'accordo sia stato eseguito solo parzialmente o non sia seguita la formale estinzione, quando risulti comunque la chiara volontà delle parti di rinunciare alle reciproche pretese dedotte in causa.
- Se una transazione interviene in un giudizio successorio e attribuisce a un coerede determinati beni o quote con reciproche rinunce, la successiva divisione giudiziale dei beni residui non può essere mantenuta nei termini originari se l'accordo ha alterato il presupposto soggettivo e oggettivo della comunione considerata nella sentenza di primo grado.
- La condanna generica al risarcimento ex art. 278 c.p.c. richiede soltanto l'accertamento di una condotta astrattamente e concretamente idonea a produrre un danno, non la dimostrazione piena del quantum.
- La soccombenza sul capo risarcitorio giustifica la condanna alle spese anche quando il danno sia stato liquidato in via generica; la censura sulle spese non può reggere se cade la doglianza principale sulla legittimità della condanna generica.
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