Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3188/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sent. n. 3152/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 21732/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202511804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 3152/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, e di adottare le misure necessarie per darvi esecuzione. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici indicati nella sentenza, e aveva imposto al Ministero il conseguente accreditamento degli importi. I ricorrenti hanno dedotto che l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione né dimostrare l'esistenza di sopravvenienze o elementi ostativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo non dimostrata l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo all'amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Poiché, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha prodotto elementi idonei a provare l'esecuzione del titolo o l'esistenza di impedimenti sopravvenuti, il Collegio ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 600,00 oltre accessori di legge per spese processuali, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 1 legge n. 107/2015

    beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico oggetto del titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi al contenuto del titolo.
  • Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale e l'amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione sull'esecuzione o elementi relativi a sopravvenienze ostative, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del titolo.
  • Nella sentenza di accoglimento dell'azione di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che intervenga senza compenso in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato nel dirigente generale competente dell'amministrazione, con decorrenza del termine per l'intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.