Cassazione Civile, Ordinanza n. 33345/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, agli accessori di legge e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 2001 di affitto di ramo d'azienda contenente clausola compromissoria. In arbitrato, la società odierna ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno asseritamente causato dall'altra società per violazione di patti negoziali relativi a limiti territoriali e diritto di prelazione, oltre che per concorrenza sleale, sostenendo che fossero stati aperti punti vendita in adiacenza a quelli riferibili alla propria attività. Il lodo arbitrale aveva respinto la domanda. La Corte d'appello di Roma aveva a sua volta respinto l'impugnazione del lodo, ritenendo infondato il dedotto vizio di nullità ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per violazione del contraddittorio: poiché il lodo era soggetto alla disciplina anteriore alla riforma del 2006 e non risultava un espresso richiamo alle norme del processo ordinario, gli arbitri avevano potuto disciplinare il procedimento con libertà di forme, purché rispettoso del contraddittorio; nel caso concreto, avevano assegnato alle parti un termine per dedurre sulla rilevanza delle richieste istruttorie dopo la consulenza tecnica, e la consulenza aveva riguardato anche l'accertamento del mercato rilevante e quindi profili dell'an debeatur. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1365, 1367 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente esaminato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e che il lodo fosse impugnabile anche per errori di diritto sul merito poiché il compromesso era anteriore alla riforma del 2006; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. per omessa motivazione sulla nullità del lodo per omessa pronuncia in ordine alla responsabilità della controparte per illecito concorrenziale. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato il motivo di nullità ex art. 829, n. 9, c.p.c. e aveva correttamente applicato i principi sul contraddittorio nel procedimento arbitrale libero da rigidità formali; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché nuovo, non risultando che la relativa nullità fosse stata dedotta nel giudizio di impugnazione del lodo, e perché in cassazione è scrutinabile solo la sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, non il lodo direttamente.
Norme richiamate
art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.
Il vizio di nullità per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale richiede una effettiva compromissione del diritto di difesa; nel procedimento arbitrale privo di regole processuali pattizie, gli arbitri possono disciplinare lo svolgimento del processo con libertà di forme purché sia rispettato il contraddittorio.
art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.
La doglianza relativa all'omessa pronuncia deve essere specificamente dedotta nel giudizio di impugnazione del lodo; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
art. 829, comma 10, n. 9, c.p.c.
Richiamato come disciplina applicabile al lodo anteriore alla riforma del 2006 in tema di nullità per violazione del contraddittorio.
art. 829, comma 10, n. 4, c.p.c.
Richiamato come possibile base del vizio di omessa pronuncia nel regime anteriore alla riforma del 2006.
art. 816 c.p.c.
Nel regime previgente alla riforma del 2006 gli arbitri, in assenza di regole pattizie, potevano regolare il procedimento liberamente, nel rispetto del contraddittorio.
art. 816-bis c.p.c.
Nel regime successivo alla riforma il procedimento arbitrale resta libero nelle forme, ma subordinato al rispetto del contraddittorio.
art. 101 c.p.c.
Il principio del contraddittorio deve essere adattato al giudizio arbitrale, garantendo alle parti la possibilità di dedurre, controdedurre, conoscere le prove e replicare fino alla chiusura della trattazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 1362 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle pattuizioni contrattuali rilevanti nel rapporto sostanziale.
artt. 1363 c.c.
Invocato dalla ricorrente per la lettura sistematica delle clausole contrattuali.
artt. 1365 c.c.
Invocato dalla ricorrente ai fini interpretativi del contratto.
artt. 1367 c.c.
Invocato dalla ricorrente ai fini interpretativi del contratto.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale previsto da tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio arbitrale, quando le parti non abbiano stabilito regole procedurali vincolanti, gli arbitri possono disciplinare il procedimento con libertà di forme, purché sia salvaguardato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti.
- Il contraddittorio nel procedimento arbitrale non richiede necessariamente il rispetto delle forme del processo ordinario: è sufficiente che ciascuna parte abbia concreta possibilità di esporre le proprie difese, conoscere e contestare le prove e interloquire fino alla chiusura della trattazione.
- La nullità del lodo per violazione del contraddittorio è configurabile solo quando vi sia una reale compromissione del diritto di difesa, non per mere irregolarità formali o per la mancata adozione di specifici provvedimenti interlocutori prima della decisione.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, il sindacato della Corte si esercita sulla correttezza della decisione della Corte d'appello e non direttamente sul lodo arbitrale.
- Le censure di nullità del lodo devono essere dedotte nel giudizio di impugnazione davanti al giudice di merito; questioni nuove, non sottoposte a quel giudizio, sono inammissibili in cassazione.
- La consulenza tecnica può essere legittimamente disposta anche per profili che incidano sull'an della pretesa, se i quesiti affidati al consulente comprendano gli accertamenti necessari alla decisione della controversia.
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