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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19347/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società ritenendo integrati i presupposti di fallibilità: da un lato sulla base del credito del istante e di ulteriori debiti emersi in istruttoria, dall'altro per il superamento delle soglie dimensionali e per indici di insolvenza quali l'irreperibilità dell'impresa presso la sede legale. La società aveva proposto reclamo deducendo un solo motivo in appello, ossia il mancato superamento delle soglie di fallibilità, producendo documentazione contabile relativa agli anni 2014-2017. La corte d'appello aveva respinto il reclamo rilevando che il bilancio 2017 non era approvato né depositato, che la situazione patrimoniale al 30.6.2018 era informale e inattendibile, e che comunque risultavano debiti ulteriori, anche erariali, tali da superare la soglia minima. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 15 l.f. per avere computato, ai fini della legittimazione/soglia di fallibilità, anche un debito erariale non oggetto del ricorso per fallimento e ancora assoggettato a procedura di definizione agevolata; 2) violazione dell'art. 1 l.f. e omesso esame, per avere ritenuto inattendibile il bilancio 2017 perché non approvato e depositato, senza considerare il contenuto degli altri bilanci, della situazione patrimoniale e dei documenti bancari; 3) violazione dell'art. 18 l.f. e omesso esame, per avere valorizzato l'irreperibilità degli organi sociali presso la sede legale come indice di insolvenza, nonostante documenti bancari che, secondo la ricorrente, dimostravano la prosecuzione dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che, ai fini della soglia minima di fallibilità, possono essere considerati non solo il credito del ricorrente istante, ma anche i debiti non pagati emersi nell'istruttoria prefallimentare, compresi i debiti tributari conosciuti dal debitore. Ha inoltre ribadito che, per provare la non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.f., i bilanci rilevanti sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, e che il giudice può non tener conto di documenti non ritualmente depositati o informali, gravando comunque l'imprenditore dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la questione della documentazione bancaria estranea al distinto accertamento dell'irreperibilità presso la sede legale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata costituzione degli intimati, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.f.

    la non fallibilità va provata dall'imprenditore e i bilanci rilevanti sono quelli approvati e depositati nei tre esercizi considerati

  • art. 15 l.f.

    ai fini del limite minimo di fallibilità si considerano anche i debiti non pagati emersi nell'istruttoria prefallimentare; il debito tributario conosciuto rileva anche se non iscritto a ruolo

  • art. 18 l.f.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione agli indici di insolvenza valutati dal giudice di merito

  • art. 2435 c.c.

    i bilanci utili alla prova della non fallibilità sono quelli depositati nel registro delle imprese

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non è autosufficiente o non coglie la ratio decidendi

  • art. 13, comma l-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento della soglia minima di fallibilità, il giudice può considerare non solo il credito del ricorrente per la dichiarazione di fallimento, ma anche ulteriori debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare.
  • Le passività tributarie conosciute dal debitore e portate da atti di accertamento notificati o acquisiti in giudizio possono essere considerate debiti scaduti e non pagati rilevanti per il superamento della soglia di fallibilità, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo.
  • Per dimostrare i requisiti di non fallibilità, l'imprenditore deve produrre bilanci degli ultimi tre esercizi che siano regolarmente approvati e depositati; documenti contabili non approvati, non depositati o meramente informali possono essere legittimamente ritenuti inattendibili.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non è autosufficiente, ossia quando non trascrive i documenti decisivi richiamati e non indica adeguatamente dove essi siano stati prodotti, oppure quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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