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Sentenza

Sentenza del 13/12/2018 n. 32260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato, in primo luogo, la validità della notificazione della cartella, sostenendo che non fossero state rispettate le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare per la mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e per l'omesso invio della raccomandata informativa relativa al deposito presso la casa comunale. Ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori questioni: carenza di motivazione sulle sanzioni e sugli interessi, duplicazione delle sanzioni, inesistenza del ritardo nel pagamento e mancata indicazione del periodo e delle aliquote utilizzate per il calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notificazione, affermando che, anche qualora fossero state violate alcune formalità, la notificazione aveva comunque raggiunto il proprio scopo, poiché il contribuente aveva ricevuto l'avviso, preso conoscenza della cartella e proposto tempestivamente ricorso. Il vizio era quindi qualificabile come nullità, sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e non come inesistenza insanabile. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, poiché il contribuente non aveva riportato puntualmente gli atti e le deduzioni formulate nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 10.000, oltre accessori e ulteriori spese secondo quanto previsto per le resistenti, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o impossibilità di consegna, prevedendo specifiche formalità, tra cui il deposito presso la casa comunale e l'avviso al destinatario. La violazione di tali formalità, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, determina una nullità sanabile e non necessariamente l'inesistenza della notificazione.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso concreto, la conoscenza effettiva della cartella e la sua tempestiva impugnazione hanno sanato l'eventuale nullità della notificazione.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede le regole applicabili alla notificazione degli atti tributari, coordinate con le formalità dell'art. 140 c.p.c. La Corte ha ritenuto che eventuali irregolarità formali non producessero l'inesistenza dell'atto quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La sua violazione può comportare una nullità, ma tale vizio è sanabile quando la cartella sia stata conosciuta e tempestivamente impugnata dal contribuente.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti sui quali il ricorso si fonda, riportandone il contenuto rilevante e indicando dove siano reperibili. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, per denunciare validamente l'omessa pronuncia in cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione la domanda o eccezione proposta e riportarne gli esatti termini.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, l'omessa pronuncia e gli altri vizi denunciabili. La loro deduzione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alle sanzioni per ritardato pagamento, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura poiché dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario è inesistente solo quando mancano del tutto gli elementi essenziali per riconoscere un'attività notificatoria; le altre irregolarità rientrano normalmente nella nullità.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario dimostra di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto e lo impugna tempestivamente.
  • La tempestiva impugnazione della cartella normalmente dimostra che il contribuente ne ha conosciuto il contenuto e può impedire di far valere successivamente la nullità della notificazione come vizio insanabile.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una questione era stata sollevata nei precedenti gradi: occorre riportare il contenuto preciso degli atti, delle domande e delle eccezioni, indicando dove siano reperibili.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale di una domanda o eccezione autonoma, ritualmente proposta e non esaminata dal giudice di merito.
  • Le contestazioni su sanzioni, interessi o duplicazioni devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico già nei gradi di merito; in cassazione non possono essere recuperate tramite deduzioni generiche o non documentate.

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