Sentenza n. 678/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. 63 del 17.06.2025 (N. Reg. Gen. 180 del 17.06.2025), notificata in data 19.06.2025 a firma del Dirigente del II Settore del Comune di Cava de' Tirreni Arch. Luigi Collazzo e del Responsabile U.O.S. Ing. Piero Guglielmotti con cui si è ordinata la demolizione di opere abusive realizzate in detto Comune alla Via Palatucci 90 con contestuale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive o difformi dal permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la demolizione di opere realizzate presso un immobile, consistenti nella trasformazione dell’intercapedine del sottotetto in abitazione, nella realizzazione di quattro abbaini in luogo di terrazzi a tasca, nello spostamento e nella realizzazione di finestre, nello spostamento delle porte di ingresso, nella presenza di due canne fumarie e nella realizzazione di un’altezza sotto trave inferiore a quella autorizzata. Ha dedotto la propria estraneità agli abusi e il difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere alienato l’immobile prima dell’accertamento. Nel contempo ha presentato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria. La proposizione dell’istanza di sanatoria è stata ritenuta incompatibile con la tesi della piena legittimità delle opere e idonea a incidere sull’interesse attuale alla decisione dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La presentazione dell’istanza di sanatoria ha sospeso ex lege l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di demolizione e ha spostato l’interesse della parte sulla definizione del procedimento di sanatoria: in caso di diniego, la ricorrente potrà impugnare tale provvedimento, riproponendo le censure relative alle opere; in caso di accoglimento, verrebbe meno l’interesse a coltivare l’impugnazione dell’ordinanza demolitoria. Il giudice ha inoltre rilevato che la domanda di sanatoria contrasta con la contestuale affermazione giudiziale della legittimità delle opere, secondo il principio nemo potest venire contra factum proprium, configurando un uso non corretto dello strumento processuale il dedurre fatti incompatibili con la condotta volontariamente assunta in sede amministrativa. In ogni caso, la recente alienazione dell’immobile non escluderebbe di per sé la responsabilità della ricorrente per i lavori, trattandosi di difformità esecutive rispetto al permesso di costruire da lei ottenuto nel 2023, in assenza di specifiche contestazioni. La ricorrente ha aderito alla prospettazione dell’improcedibilità formulata dal Comune. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione del ricorso contro l’ordinanza di demolizione, poiché l’ordinanza resta sospesa ex lege fino alla definizione della sanatoria; l’interessato dovrà eventualmente impugnare il diniego espresso o tacito di sanatoria, mentre l’accoglimento dell’istanza elimina l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione demolitoria.
- La proposizione di un’istanza di sanatoria è incompatibile con la contestuale deduzione, nel giudizio contro l’ordinanza di demolizione, della piena legittimità delle opere oggetto della richiesta, quando le due condotte risultino obiettivamente contraddittorie; tale comportamento può integrare violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium e un uso non corretto dello strumento processuale.
- La mera alienazione dell’immobile successiva alla realizzazione degli abusi non esclude automaticamente la responsabilità del precedente proprietario per le difformità esecutive riconducibili al permesso di costruire da lui ottenuto, soprattutto in assenza di specifiche contestazioni circa l’addebito dei lavori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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