Sentenza del 21/07/2015 n. 15299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva ritenuto tardiva la notifica della cartella, poiché ricevuta dal contribuente il 4 gennaio 2006, oltre il termine del 31 dicembre 2005. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sui termini di notifica e dell'art. 2966 c.c., sostenendo che rilevasse la data di spedizione, avvenuta il 24 dicembre 2005. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame della data di perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, rilevando che, per le notifiche effettuate a mezzo posta, il termine deve essere verificato con riferimento alla data di spedizione dell'atto da parte dell'Amministrazione e non alla data di ricezione da parte del contribuente. Poiché la cartella era stata spedita il 24 dicembre 2005, la notifica doveva considerarsi tempestiva. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, di conversione del D.L. n. 106 del 2005
Per l'anno 1999 il termine di notifica scadeva il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia il 31 dicembre 2005.
La norma stabilisce il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento. Nel caso concreto, la tempestività è stata valutata in base alla data di spedizione della cartella.
D.L. n. 156 del 2005, art. 5-bis, lett. c)
La disposizione è stata richiamata nel giudizio come fondamento del termine quinquennale di notifica della cartella, ma la Corte ha applicato la disciplina risultante dalla legge di conversione n. 156 del 2005.
Codice civile, art. 2966
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla verifica della decadenza, ma la decisione è stata fondata soprattutto sul principio secondo cui, per il notificante, la notifica postale si perfeziona con la spedizione.
Codice di procedura civile, art. 149
Letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, l'articolo contribuisce al principio della separazione dei momenti di perfezionamento della notifica: per il notificante rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o la spedizione postale.
Legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
La norma è stata interpretata secondo il principio costituzionale per cui la notifica si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto per la spedizione e non alla data, successiva, di ricezione da parte del destinatario.
Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002
Ha affermato la distinzione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario, principio poi applicato dalla Cassazione anche agli atti tributari.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene notificato a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine decadenziale dell'Amministrazione rileva normalmente la data di spedizione, purché la spedizione sia stata effettuata entro il termine previsto.
- La data di ricezione da parte del contribuente può essere successiva alla scadenza senza rendere automaticamente tardiva la notifica, perché per notificante e destinatario il perfezionamento avviene in momenti diversi.
- Per contestare validamente una cartella non è sufficiente dimostrare che è stata ricevuta dopo la scadenza: occorre verificare la data effettiva di spedizione e l'esistenza della relativa prova documentale.
- Il principio riguarda il profilo della tempestività della notifica; restano eventualmente contestabili altri aspetti autonomi dell'atto, come vizi formali, inesistenza della notifica, difetti di motivazione o errori nel calcolo del tributo.
- In situazioni analoghe è essenziale individuare la specifica norma applicabile al periodo d'imposta e distinguere il termine di decadenza dell'Amministrazione dal momento in cui l'atto produce i suoi effetti nei confronti del contribuente.
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