Sentenza n. 3110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. I, n. 2642 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione al RTI Cirfood della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per altri utenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Euroristorazione ha appellato la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l'aggiudicazione della gara al RTI Cirfood. L'appellante ha dedotto, in primo luogo, che l'offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, oppure ricevere zero punti o comunque un punteggio inferiore, per la mancata inclusione della tabella n. 1, richiesta dall'allegato 4 al disciplinare e relativa alla stima delle quantità di derrate necessarie. Ha inoltre contestato il soccorso istruttorio mediante il quale la stazione appaltante aveva richiesto file Word ed Excel relativi alle migliorie offerte, sostenendo che si trattasse di un'integrazione dell'offerta, lesiva dei principi di segretezza, immodificabilità e digitalizzazione. Con il secondo motivo ha dedotto che la documentazione prodotta da Cirfood in sede di chiarimenti fosse diversa e ulteriore rispetto ai dati contenuti nell'allegato 7 dell'offerta tecnica e integrasse elementi quantitativi essenziali originariamente mancanti. Il RTI Cirfood ha proposto appello incidentale contro la dichiarazione di improcedibilità del proprio ricorso incidentale, volto a ottenere l'esclusione di Euroristorazione per difformità dell'offerta tecnica dalla lex specialis, deducendo l'interesse alla decisione ai fini della ripetizione del contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale. Ha rilevato che l'art. 16 del disciplinare individuava come documenti da presentare a pena di esclusione la relazione tecnica del servizio e, in caso di avvalimento premiale, il relativo contratto, mentre la tabella di calcolo per la stima delle derrate, pur qualificata dall'allegato 4 come obbligatoria e parte integrante sostanziale della relazione, non era prevista a pena di esclusione. La tassatività delle cause di esclusione impedisce un'interpretazione estensiva della lex specialis. In ogni caso, i dati della tabella n. 1 risultavano già inseriti nell'allegato 7 dell'offerta tecnica di Cirfood, sicché non sussisteva né una carenza escludente né una ragione per azzerare il punteggio. Le richieste di file Word ed Excel sono state qualificate come chiarimenti e specificazione di dati quantitativi già desumibili dall'offerta, non come integrazione o modifica della stessa; inoltre, la medesima richiesta era stata rivolta anche a Euroristorazione e la trasmissione tramite piattaforma Sintel assicurava la riferibilità dei documenti al concorrente. Anche il secondo motivo è stato respinto, poiché i documenti prodotti in sede di chiarimenti costituivano una mera esplicitazione di dati già emergenti dall'allegato 7 e collegati all'allegato 4 del disciplinare. La domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, è stata conseguentemente respinta. L'appello incidentale del RTI Cirfood è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il rigetto dell'appello principale e la conseguente soccombenza di Euroristorazione comportano l'obbligo ex lege di rimborsare al controinteressato il contributo unificato, senza necessità di esaminare nel merito il ricorso incidentale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti; il contributo unificato dell'appello incidentale è stato posto a carico dell'appellante principale.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce, in particolare, un'interpretazione estensiva della legge di gara che trasformi in causa di esclusione una carenza documentale non espressamente sanzionata.
art. 16 del disciplinare di gara
La clausola individua tassativamente i documenti dell'offerta tecnica la cui mancanza comporta l'esclusione; la tabella di calcolo per la stima delle derrate non rientra tra tali documenti.
Allegato 4 al disciplinare di gara
dovrà obbligatoriamente essere inserita nella relazione tecnica (anche come allegato) in quanto ne costituisce parte integrante sostanziale
L'obbligatorietà dell'inserimento della tabella nella relazione tecnica non equivale, in assenza di una specifica previsione, alla comminatoria dell'esclusione.
artt. 1362 e 1363 c.c.
I criteri di interpretazione contrattuale impediscono di ricavare in via estensiva dalla lex specialis una causa di esclusione non chiaramente prevista.
art. 101 c.p.a.
Il controinteressato può riproporre in appello i motivi incidentali dedotti in primo grado, fermo restando l'interesse alla relativa decisione.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato versato dalla parte vittoriosa deve essere rimborsato dalla parte soccombente come obbligo ex lege, anche senza un'espressa statuizione e indipendentemente dalla regolazione delle altre spese processuali.
Massime di principio
- La previsione nella lex specialis dell'obbligatoria inclusione di un documento nell'offerta non comporta di per sé l'esclusione del concorrente quando la disciplina di gara non stabilisca espressamente che la relativa omissione sia sanzionata con l'esclusione.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione preclude un'interpretazione estensiva della lex specialis diretta a ricavare una causa espulsiva da una prescrizione meramente organizzativa o documentale non accompagnata da una specifica comminatoria.
- La mancata produzione autonoma di un documento non determina l'esclusione né l'azzeramento del punteggio quando i dati necessari alla valutazione risultino già desumibili da altri elementi dell'offerta tecnica presentata entro il termine di gara.
- La richiesta della stazione appaltante di file o chiarimenti è legittima quando si limita a rendere più chiari e verificabili dati quantitativi già contenuti nell'offerta, senza consentire al concorrente di modificare, integrare o sostituire elementi essenziali dell'offerta originaria.
- La trasmissione dei chiarimenti attraverso una piattaforma telematica di gara può assicurare la riferibilità delle dichiarazioni al concorrente e non viola, per ciò solo, i principi di digitalizzazione e segretezza dell'offerta.
- Quando il ricorso principale del concorrente non aggiudicatario è respinto e il ricorso incidentale del concorrente aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza dell'intero giudizio grava sul ricorrente principale, che deve rimborsare il contributo unificato versato per il ricorso incidentale senza necessità di una verifica della soccombenza virtuale nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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