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Sentenza

Sentenza n. 1197/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 6412 del 7.6.2021, con il seguente oggetto: Ordinanza n. 39/2018 di demolizione parziale del fabbricato ubicato in via Toscana (notificata via pec il 27.11.2018, con prot. n. 12513): comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'ottemperanza dell'ordinanza n.39/2018. - del provvedimento prot. n. 8473 del 27.7.2021, con il seguente oggetto: Ordinanza n. 39/2018 di demolizione parziale del fabbricato ubicato in via Toscana (notificata via pec il 27.11.2018, con prot. n. 12513) controdeduzioni alle memorie pervenute in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'ottemperanza dell'ordinanza n. 39/2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento prot. n. 12851-2021/PGU del 15 novembre 2021 del Comune di Savignano sul Panaro, (Modena) avente ad oggetto: riscontro alla istanza di valutazione preventiva presentata dalla Edilferro Sas, ai sensi dell'art 21 L.R. 15/2013, (prot. N. 11131 del 4.10.2021), sulla ammissibilità di progetto di riqualificazione di struttura abbandonata posta in via Toscana.

Giustizia amministrativa202100673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di demolizione parziale di un edificio e successivo diniego di valutazione preventiva su un progetto di riqualificazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale che, in esecuzione dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 13/2008, disponeva nuovamente la demolizione parziale dell’edificio e negava l’impossibilità tecnica della demolizione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. Ha dedotto: violazione della tutela dell’affidamento ed eccesso di potere per omessa istruttoria, sostenendo che l’immobile era stato realizzato sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato e che il Comune avrebbe dovuto considerare il pregiudizio subito e la possibile compartecipazione alle spese; difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla possibilità di convalida o sanatoria; difetto di istruttoria per mancata informazione sulla fiscalizzazione dell’abuso e per mancata valutazione della perizia tecnica, secondo cui la demolizione avrebbe arrecato danni irreversibili alla parte conforme dell’edificio. Con motivi aggiunti ha impugnato il riscontro negativo del Comune all’istanza di valutazione preventiva relativa a un progetto di riqualificazione, sostenendo che l’annullamento parziale del permesso non avrebbe inciso sulla superficie utile spettante e invocando anche la disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo. Ha ritenuto legittima la demolizione parziale, poiché l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire del 2011, fondato sulla violazione dei limiti di altezza previsti dalla pianificazione urbanistica, era ormai consolidato e non più contestabile. L’ordine di demolizione, una volta accertato l’abuso, è vincolato e doveroso; la sanzione pecuniaria sostitutiva e la verifica dell’impossibilità tecnica della demolizione non costituiscono un’alternativa da valutare necessariamente prima dell’ordine, ma devono essere esaminate nella fase esecutiva sulla base di un motivato accertamento tecnico. È stata invece annullata in parte qua la statuizione con cui il Comune aveva escluso ogni criticità nella fattibilità tecnica della demolizione: la perizia prodotta dalla società evidenziava possibili danni irreversibili alla parte conforme e non poteva essere superata dalla sola deliberazione comunale del 2011. Il Comune dovrà quindi attualizzare, in contraddittorio con la proprietaria, gli accertamenti tecnici necessari per verificare se la demolizione sia concretamente eseguibile senza pregiudizio per la parte legittima. I motivi aggiunti sono stati respinti, poiché, in presenza di un edificio parzialmente abusivo, il Comune non poteva assentire un progetto di riqualificazione senza la previa riconduzione dell’immobile a uno stato legittimo. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione e l’accertamento dell’impossibilità tecnica della rimozione devono essere valutati nella fase esecutiva dell’ordine demolitorio, sulla base di un motivato accertamento tecnico; non costituiscono un regime alternativo da esaminare necessariamente prima dell’adozione dell’ordine.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione in relazione all’annullamento del permesso di costruire, ma il giudice ha ritenuto sostanziale la violazione dei limiti di altezza e non ha accolto tale prospettazione.

  • art. 21 l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    La valutazione preventiva di un progetto edilizio non può condurre all’assenso di un intervento riguardante un edificio ancora caratterizzato da una parziale abusività non previamente rimossa.

  • art. 21 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla convalida o sanatoria del titolo edilizio, senza che il giudice accogliesse la relativa censura.

Massime di principio

  • Dopo che l’annullamento del permesso di costruire è divenuto definitivo o comunque incontestabile, l’accertata difformità edilizia impone all’amministrazione l’adozione dell’ordine di demolizione, quale attività vincolata e doverosa.
  • La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione e la verifica dell’impossibilità tecnica di eseguire la rimozione devono essere esaminate nella fase esecutiva dell’ordine demolitorio e non costituiscono, di regola, un’alternativa preventiva all’adozione dell’ordine.
  • Quando il proprietario produca una perizia tecnica idonea a prospettare danni irreversibili alla parte conforme dell’edificio, l’amministrazione non può escludere apoditticamente l’impossibilità tecnica della demolizione sulla base di accertamenti risalenti o generici, ma deve svolgere un’attuale e specifica istruttoria tecnica, in contraddittorio con l’interessato.
  • La valutazione preventiva di un progetto di riqualificazione edilizia può essere negativamente definita quando l’edificio interessato presenti una parziale abusività non ancora rimossa, poiché non può essere assentito un nuovo intervento su un manufatto non previamente ricondotto a uno stato legittimo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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